Offese sullo stato WhatsApp? È diffamazione

Offese sullo stato WhatsApp? È diffamazione - Studio Legale Rosetta

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato nei precedenti due gradi di giudizio per diffamazione per aver pubblicato sullo stato di WhatsApp espressioni diffamatorie rivolte ad una persona specifica.

Punti salienti

Quando si parla di diffamazione

Il reato di diffamazione si configura quando un soggetto, in presenza di più persone, parlando di un altro soggetto, utilizzi frasi offensive tali da ledere la sua reputazione. 

Il caso esaminato

Un uomo pubblicava sul proprio “stato di WhatsApp” contenuti offensivi per la reputazione di una donna che, conseguentemente, lo denunciava. 

L’uomo veniva quindi condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di diffamazione. 

Il condannato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo l’assenza di una prova certa che i messaggi scritti sul proprio “stato WhatsApp” fossero rivolti alla donna che l’aveva denunciato e che, ad ogni modo, questi non fossero visibili da tutti i contatti presenti nella sua rubrica telefonica.  

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 33219 dell’8 settembre 2021 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’imputato in quanto la riferibilità alla donna delle espressioni diffamatorie erano state correttamente illustrate tra il primo e il secondo grado di giudizio.

In particolare, evidenziavano i Giudici come l’imputato non avesse limitato la visione del proprio “stato WhatsApp”. Infatti, se tale fosse stata la sua intenzione, sarebbe stato sufficiente mandare un messaggio individuale alla donna. 

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Le possibili ricadute sul rapporto di lavoro

È bene ricordare che diversi contratti collettivi giustificano il licenziamento per giusta causa nei confronti dei dipendenti condannati per il compimento di un reato.

La condanna per diffamazione, dunque, specialmente se realizza verso i propri colleghi o superiori, giustifica l’irrogazione della massima sanzione disciplinare: il licenziamento per giusta causa.

Ma attenzione, il licenziamento per condotta diffamatoria può essere legittimamente irrogato dal datore di lavoro senza dover attendere l’esito del giudizio penale. 

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Conclusioni

Possiamo quindi concludere che la pubblicazione di insulti diretti ad una persona, individuata o individuabile, sul proprio stato WhatsApp non solo integra il reato di diffamazione – al pari di un messaggio inviato in chat di gruppo o di un post condiviso sulla bacheca Facebook – ma espone il lavoratore al rischio di licenziamento per giusta causa. 

Lo stato WhatsApp, così come i social network quali Facebook o Instagram, infatti, sono dotati di un potenziale offensivo dato dall’ampia platea di soggetti che hanno la possibilità di visionarne i contenuti.

Al ricorrere di questa circostanza il reato di diffamazione potrà dirsi configurato e, dunque, il licenziamento per giusta causa legittimamente irrogato. 

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by AARN GIRI on Unsplash

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7 risposte

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