Il rigetto dell’indennità di accompagnamento. Cosa fare?

Indennità di accompagnamento, il rigetto - Studio Legale Rosetta

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Hai fatto la visita medica dell’Inps e non ti hanno riconosciuto l’indennità di accompagnamento? Vuoi fare ricorso ma non sai a chi rivolgerti?

Se pensi di avere diritto all’indennità di accompagnamento e vuoi capire come fare per farti riconoscere il pagamento dell’indennità di accompagnamento, questo articolo potrà esserti di aiuto.

In breve: in questo articolo ti spiegheremo come fare in caso di mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e quali passi seguire per ottenerla. 

Punti salienti

Entro quanto si può presentare il ricorso?

È possibile presentare il ricorso entro il termine di sei mesi dal ricevimento del verbale sanitario.

Il verbale è contenuto in una busta recante il timbro postale da cui calcolare i sei mesi.

Tuttavia è frequente l’ipotesi di aver smarrito la busta.

In tal caso è opportuno far decorrere il termine di sei mesi dalla data della visita medica per non incorrere in decadenze.

Chi si occupa del ricorso?

Per impugnare il verbale sanitario che nega il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario il patrocinio di un avvocato.

Si tratta infatti di diritti fondamentali per cui il nostro ordinamento prevede la difesa tecnica e non consente al cittadino di difendersi autonomamente al fine di non pregiudicare i propri diritti.

Il ricorso deve essere presentato innanzi alla Sezione Lavoro del tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

Quanto dura il procedimento?

La legge non prevede un termine entro cui il procedimento debba definirsi.

Con l’entrata in vigore – ormai da dieci anni – dell’accertamento tecnico preventivo i procedimenti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento hanno una durata che in media oscilla tra i 6 e i 12 mesi. Alcuni Tribunali sono più spediti, altri necessitano di maggior tempo.  

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Il metodo utilizzato dallo Studio Legale Rosetta per ottenere l’indennità di accompagnamento

Il metodo utilizzato dallo Studio Legale Rosetta per ottenere l’indennità di accompagnamento tiene conto delle condizioni di salute delle persone che richiedono un simile beneficio ed è sensibilizzato ad accogliere le richieste personali ed a tutelare tali esigenze. 

Tenuto conto della fragilità dei soggetti con cui ci si rapporta e anche del particolare momento storico che stiamo vivendo lo studio legale Rosetta fissa un primo appuntamento in appena 24 ore. Si potrà scegliere tra un appuntamento in presenza, telefonico o in videochiamata con WhatsApp, Skype o Microsoft Teams, senza l’esigenza di muoversi da casa.

Nel corso dell’appuntamento si illustrerà il percorso da intraprendere e, qualora il cliente sia privo di un medico legale di riferimento, gli saranno indicati dei medici legali specializzati.

Come si svolge il giudizio? la redazione del ricorso e presentazione dei documenti.

Lo Studio Legale si occuperà della creazione del fascicolo ovvero l’acquisizione della procura, della documentazione medica necessaria per presentare il ricorso e della modulistica nel caso di eventuali esenzioni dalle spese di giustizia.

Successivamente il Tribunale assegnerà al giudizio un numero di ruolo e viene designato il Giudice che si occuperà della causa che fisserà la data di prima udienza. Alla prima udienza il Giudice incaricherà un medico legale (detto CTU ovvero consulente tecnico d’ufficio) per fare una nuova visita medica.

Nella stessa udienza, il Giudice stabilirà il termine ultimo entro il quale il CTU dovrà inviare una bozza della relazione medico legale. Alle parti è comunque concesso un termine entro cui trasmettere eventuali osservazioni. La visita per la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dovrà svolgersi presso lo studio del medico nominato, tranne nell’ipotesi di non trasportabilità certificata del richiedente.

La decisione della causa e gli adempimenti per la liquidazione dell’indennità di accompagnamento.

Decorsi trenta giorni dal deposito della relazione medica definitiva, il Giudice emetterà il decreto di omologa attestante l’esito positivo o negativo dell’accertamento tecnico preventivo. In altre parole, con il decreto di omologa si stabilisce il diritto o meno all’indennità di accompagnamento.

In caso di esito positivo, lo Studio Legale Rosetta provvederà ad inoltrare l’apposito modulo per ottenere la liquidazione della prestazione (il c.d. modello AP70) ed a notificare il decreto di omologa. Entro il termine di 120 giorni dall’invio, l’INPS sarà tenuta al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore dell’avente diritto.

Se vuoi sapere se l’indennità di accompagnamento sia compatibile con il reddito di cittadinanza, ti consigliamo di leggere anche “Reddito di cittadinanza e indennità di accompagnamento. Sono cumulabili?”

DISCLAIMER

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali, nonché delle attività oggetto di studio. Di conseguenza, non può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica che andrà trattata caso per caso.

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6 risposte

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