L’invio di un’email non gradita può costare il posto al Dirigente?

Invio di un’email non gradita può costare il posto al Dirigente? - Studio Legale Rosetta

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Sul QuotidianoLavoro del Sole24ore la notizia di un dirigente licenziato per aver inviato una sola e-mail dai toni forti.

Come noto, il ruolo del dirigente è piuttosto delicato, soggetto a forte stress per le responsabilità che ci si assume e per l’importante posizione aziendale ricoperta.

Tuttavia, va ricordato che ai fini del licenziamento del dirigente non si fa riferimento alla “giusta causa” o al “giustificato motivo” di recesso, ma al diverso concetto di “giustificatezza” del recesso, concetto molto più ampio.

Di conseguenza, delle condotte che non sarebbero sufficientemente gravi per licenziare un impiegato, posso invece giustificare il licenziamento di un dirigente. Vediamo insieme allora un caso recentemente trattato dalla Cassazione e che è costato il posto di lavoro di un dirigente.

In breve: nel presente articolo si chiariranno le ragioni che hanno portato la Cassazione a confermare il licenziamento di un dirigente per aver inviato una e-mail dai torni forti.

Punti salienti

La mail che costò il posto di lavoro

Un dirigente inviava una e-mail del seguente tenore

Non so quanto ancora potrò sopportare questo vostro comportamento che giudico inqualificabile.

L’azienda, preso atto di questa esternazione, provvedeva a licenziare il dirigente poiché, con una tal comunicazione, si confermava la rottura del vincolo di fiducia necessario per dare prosecuzione al rapporto di lavoro.

A fronte di tale licenziamento, il dirigente impugnava il licenziamento chiedendo la condanna anche per mobbing e dequalificazione e la domanda di indennità supplementare.

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Le ragioni del licenziamento del dirigente

In Tribunale, in appello e, infine, anche in Cassazione si confermava la legittimità e correttezza del licenziamento, con rigetto di tutte le domande formulate dal dirigente.

Secondo la Cassazione 

Per la “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non occorre una analitica verifica di specifiche condizioni, ma basta una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, perché intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore

Cassazione, ordinanza 2246 del 26 gennaio 2022 

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Il commento alla sentenza

La decisione della Corte di Cassazione conferma come sia sufficiente che i motivi che abbiano portato al licenziamento del dirigente non siano discriminatori o arbitrari, ma che siano conseguenza di circostanze oggettive ed accertabili.

Pertanto, se tali circostanze risultino idonee a ledere il necessario ed importante rapporto di fiducia che deve legare il dirigente al datore di lavoro, il licenziamento sarà legittimo.

Va infatti ricordato che quanto più è alto il ruolo quanto più è intenso il necessario vincolo di fiducia richiesto nel rapporto tra il lavoratore e la società.

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Brett Jordan on Unsplash

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6 risposte

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