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Hai subito un infarto mentre eri in trasferta e ti chiedi se puoi richiedere l’indennizzo Inail?
Devi allora sapere che in caso di infortunio sul lavoro, al lavoratore sono riconosciute una serie di tutele, tra cui la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’indennizzo Inail.
Tuttavia, l’infarto è una patologia purtroppo comune e per poter essere collegabile all’attività lavorativa si rende necessario il verificarsi di una serie di presupposti. Vediamoli insieme.
In breve: in questo articolo si spiegherà in quali casi l’infortunio può costituire infortunio in intinere.
Punti salienti
L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio che accade al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Un lavoratore decedeva durante un viaggio di lavoro, in occasione del quale, subita la cancellazione del proprio volo aereo, dopo una lunga attesa in aeroporto e un pernottamento di fortuna, affrontava un viaggio in treno di oltre 700 km per non mancare ad una riunione. Impresa che costringeva il lavoratore ad una veglia di quasi 24 ore consecutive. Purtroppo, a seguito di tali circostanze, il lavoratore veniva trovato morto nella propria camera d’albergo.
Secondo la decisione della Cassazione1 un tale evento configura infortunio in itinere poiché la legge tutela anche il c.d. “rischio generico” (rischio che chiunque assume nel percorso da e verso il lavoro).
La scelta del lavoratore di non mancare alla riunione, secondo la Cassazione, non può quindi ritenersi un “rischio elettivo”.
Il c.d. “rischio elettivo” è infatti una tipologia di rischio che riguarda le ipotesi in cui il danno sia conseguenza della scelta arbitraria del lavoratore.
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Pertanto, la Cassazione conferma l’indennizzo INAIL anche in caso di infarto, ma a condizione che sia conseguenza di un fattore lavorativo.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
1 Cassazione, Sez. lav., sentenza 22 febbraio 2022, n. 5814
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