Smart Working – cosa accade dal 30 giugno 2022

Smart Working – cosa accade dal 30 giugno 2022 - Studio Legale Rosetta

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Lo smart working semplificato è stato prorogato sino al 30 giugno 2022.  

Vediamo dunque cosa accadrà dal 1° luglio 2022.

Punti salienti

Lo smart working

Lo smart working è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa disciplinata dalla legge 81/2017

Tale norma consente al lavoratore di rendere la propria prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali a condizione che i tempi e le modalità della prestazione siano adeguatamente pattuite con il proprio datore di lavoro, mediante un contratto scritto.

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Lo smart working semplificato

Con il diffondersi della pandemia da Covid-19 e la conseguente necessità di ridurre al minimo i contatti umani, anche sul luogo di lavoro, il Legislatore ha semplificato la disciplina dello smart working. 

Per tutta la durata del periodo emergenziale, infatti, il datore di lavoro può “collocare” in smart working i propri dipendenti senza necessità di stipulare un apposito accordo scritto

Ciò significa che, sino al 30 giugno 2022, il datore di lavoro può “ordinare” lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working in via unilaterale. Anche attraverso una semplice mail inviata al proprio dipendente, senza necessità del consenso di quest’ultimo. Inoltre, le comunicazioni amministrative al portale Cliclavoro sull’attivazione del lavoro agile potranno ancora essere fatte con modalità semplificate.

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Cosa accadrà dal 1° luglio 2022

Una volta terminato lo stato di emergenza, lo smart working tornerà ad essere disciplinato dalle regole ordinarie previste nella legge 81/2017 e dal successivo “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” sottoscritto dal Ministero con le Parti sociali in data 7 dicembre 2021. 

Ciò significa che il datore di lavoro che vorrà utilizzare il lavoro agile dovrà prima firmare, per ogni dipendente interessato, un apposito accordo contenente i requisiti richiesti dalla legge. 

L’accordo individuale in particolare prevedere:

  • la durata del collocamento in smart working, se temporanea o a tempo indeterminato;
  • i periodi di lavoro fuori dall’azienda, le modalità per rendere la prestazione ed i controlli possibili del datore di lavoro; 
  • il diritto alla disconnessione del lavoratore, che non potrà essere quindi contattato entro determinate fasce orarie; 
  • gli strumenti di lavoro, se di proprietà del datore di lavoro o del lavoratore. 

Il datore di lavoro, una volta sottoscritti gli accordi individuali, dovrà poi procedere a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine della prestazione in modalità agile

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Andrew Neel on Unsplash

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5 risposte

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