Architetti e false partite iva

Con il presente articolo si intende chiarire alcuni degli elementi indicativi della presenza di “false partite iva”, per aiutare sia gli Architetti a far valere i propri diritti, come anche gli studi di Architettura a non compiere irregolarità nel rapportarsi con i propri collaboratori.
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Punti salienti

La Notizia

Sul Mattino di Padova la notizia di un Architetto che dopo anni di collaborazione presso un importante studio di architettura, vedeva riconoscersi ben 142 mila euro per le attività lavorative prestate. 

Dai pochi elementi consultabili dal citato articolo e da altre notizie riportate in altri giornali, si desume che tali somme fossero dovute quale lavoratore autonomo. Eppure, è nota la problematica legata alle false partite iva presenti negli studi di architettura

Per tale ragione, citando una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze, con il presente articolo si intende chiarire alcuni degli elementi indicativi della presenza di false partite iva, per aiutare sia gli Architetti a far valere i propri diritti, come anche gli studi di Architettura a non compiere irregolarità nel trattamento dei collaboratori.

Un’Architetta, iscritta all’Albo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze lo studio di Architettura con cui aveva collaborato dal 2012 al 2019, tra contratti a progetto (prima della laurea) e contratti di collaborazione proseguiti negli anni anche dopo l’iscrizione all’Albo. Tutto ciò, sino alla mancata conferma dei contratti di collaborazione.

Tale mancata conferma veniva impugnata dall’Architetta quale licenziamento orale, avendo chiesto anche l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (e quindi la presenza di una c.d. falsa p.iva).

Il primo grado di giudizio si concludeva con un rigetto parziale. Il Tribunale riconosceva circa 14 mila euro di differenze retributive, in forza dei contratti di collaborazione, ma escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (e quindi anche la presenza di un licenziamento orale).

Tuttavia, la sentenza veniva ribaltata in appello, con dichiarazione di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti dal 1° febbraio 2011 al 15 maggio 2019. Alla lavoratrice veniva riconosciuto un il terzo livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, e per l’effetto si condannava il datore di lavoro per differenze di retribuzione per ulteriori 24 mila euro circa.

La Corte d’Appello dichiara anche inefficace il licenziamento formulato solo a voce e condannava alla reintegra dell’Architetta nel posto di lavoro, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il medesimo periodo.

La decisione: la prevalenza della sostanza sulla forma

La Corte d’Appello Firenze, Sezione lavoro, con sentenza n. 864 del 9 dicembre 2021, per motivare la propria decisione, ricordava come in giurisprudenza, pur in presenza di contratti di lavoro autonomo, non si è mai dubitato della necessità di verificare le concrete modalità di svolgimento di un rapporto che il lavoratore pretenda subordinato.

Invero, dell’individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione come lavoro autonomo indicata nel contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante e non esime il Giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto.

Le parti potrebbero pur sempre prevedere un contratto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà.

Quanto tempo si ha per promuovere il giudizio?

La Corte d’Appello ricorda poi come, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 32254/2019), quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per scadenza del relativo contratto, l’azione per accertarne la subordinazione ed il diritto alla riammissione in servizio si può esercitare nei termini di prescrizione e non entro i 60 giorni previsti in caso di impugnazione del contratto a termine.

Il commento

La decisione della Corte d’Appello sottolinea come il rapporto di lavoro valutato nel suo complesso, presentasse modalità di eterodirezione tecnica ed organizzativa tipiche di un rapporto di lavoro subordinato.

L’Architetta era infatti stabilmente incaricata prima dello sviluppo e della verifica delle planimetrie necessarie ad ogni singolo evento (attraverso il programma CAD quale unica persona dedicata a tale funzione), e poi di coordinare e sorvegliare l’allestimento. Era insomma dimostrata la continuità delle esigenze aziendali a cui facevano fronte le prestazioni della lavoratrice, che sostanzialmente impegnavano l’intero periodo dell’anno.

Nondimeno, la pausa non lavorata utile per il conseguimento del titolo di abilitazione, doveva considerarsi una pausa concordata tra le parti che non comportava alcuna interruzione del rapporto.

Pertanto, ai fini della valutazione di una c.d. falsa partita iva, bisognerà prendere a riferimento – oltre all’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui – i seguenti elementi:

  • la continuità delle prestazioni e della collaborazione;
  • l’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita;
  • del coordinamento dell’attività lavorativa all’interno dell’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro;
  • l‘assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito)

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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

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