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Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per discutere di una delle tematiche più ricorrenti nel diritto del lavoro, il licenziamento.
La sentenza esaminata quest’oggi, in particolare, tratta l’ipotesi del licenziamento seguito dalla cessione d’azienda.
Detto in altri termini, il tuo datore di lavoro ti consegna una lettera di licenziamento e, a distanza di qualche giorno, vende l’azienda ad un’altra società.
Come puoi tutelarti?
Punti salienti
Prima di esaminare il caso specifico trattato dalla Cassazione, è bene ricordare che il nostro ordinamento tutela il lavoratore nel caso di cessione d’azienda.
L’art. 2112 cod. civ. infatti, prevede che nel caso in cui l’azienda (o un ramo d’azienda) venga trasferita ad un nuovo datore di lavoro, il rapporto di lavoro dei dipendenti continuerà con il nuovo acquirente.
I lavoratori conserveranno così tutti i diritti vantati nei confronti del vecchio datore di lavoro.
Non solo, se il vecchio datore di lavoro non ha provveduto a pagare tutto quanto dovuto al lavoratore, questo potrà agire giudizialmente sia nei confronti del vecchio, che del nuovo datore di lavoro (acquirente dell’azienda).
Tale forma di tutela è riconosciuta anche nel caso c.d. di “retrocessione d’azienda”, ossia, nel caso in cui dopo un primo trasferimento da A a B, l’azienda (o un ramo dell’azienda) venga nuovamente trasferita da B ad A.
La società Alfa S.r.l. stipulava un contratto con la società Beta S.a.s. con cui le trasferiva un ramo della propria azienda. In virtù di questo accordo (e dell’art. 2112 cod. civ.) due lavoratori della Alfa S.r.l. venivano assunti dalla Beta S.a.s.
Successivamente, in data 3 giugno 2013, la Beta S.a.s. comunicava ai due lavoratori il licenziamento.
Il giorno seguente, 4 giugno 2013, la Beta S.a.s. risolveva il contratto con la società Alfa S.r.l. e, pertanto, il ramo d’azienda tornava in capo alla società Alfa S.r.l.
Si verificava così la retrocessione del ramo d’azienda.
I due lavoratori licenziati dalla Beta S.a.s. agivano in giudizio contro la Alfa S.r.l. chiedendo la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo a quest’ultima grazie alla tutela prevista dall’art. 2112 cod. civ.
Il Tribunale di Cosenza, e poi la Corte d’Appello di Catanzaro, accoglievano le richieste dei lavoratori, riconoscendo il loro diritto alla riassunzione presso la Alfa S.r.l.
La Alfa S.r.l., pertanto, proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che i lavoratori non avevano impugnato il licenziamento irrogato dalla Beta S.a.s. e, quindi, non potevano beneficiare delle tutele dell’art. 2112 cod. civ.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8039 dell’11 marzo 2022 accoglieva il ricorso della società Alfa S.r.l.
Elemento decisivo per i giudici di Cassazione si è rivelata la data del licenziamento, antecedente alla retrocessione del ramo d’azienda.
Secondo i giudici, infatti, la garanzia dell’art. 2112 cod. civ. può operare solo nei confronti dei lavoratori che sono ancora dipendenti della società nel momento in cui viene effettuata la cessione (o retrocessione) d’azienda.
Nel caso esaminato, invece, i lavoratori erano stati licenziati in 3 giugno 2013, mentre la retrocessione era avvenuta il 4 giugno 2013.
Per la Cassazione, quindi, i due lavoratori avrebbero dovuto necessariamente impugnare tempestivamente il licenziamento irrogato dalla Beta S.a.s. e poi chiedere la tutela dell’art. 2112 cod. civ. verso la Alfa S.r.l.
La sentenza in commento è particolarmente utile nel chiarire come, nel caso in cui il tuo datore di lavoro ti licenzi e poi venda l’azienda ad un’altra società, dovrai tempestivamente impugnare il licenziamento per poter chiedere la tutela dell’art. 2112 cod. civ.
In assenza di una tempestiva impugnazione del licenziamento entro i 60 giorni previsti per legge, infatti, non sarai più considerato dipendente della società e, pertanto, non potrai beneficiare delle tutele previste per i lavoratori dell’azienda ceduta.
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