È di pochi giorni fa la notizia pubblicata sul corriere del mezzogiorno relativa all’infortunio subito da uno studente schiacciato da un muletto durante l’alternanza scuola-lavoro.
Le condizioni del ragazzo fortunatamente non sono gravi, ma questo è solo l’ultimo di tanti episodi simili, alcuni purtroppo anche tragici.
Per questa ragione è interessante esaminare una recentissima decisione della Corte di Cassazione proprio in merito alle responsabilità del datore di lavoro nei confronti dello studente impegnato nell’alternanza scuola-lavoro.
Punti salienti
Anzitutto è bene chiarire che per alternanza scuola-lavoro si intende una metodologia di insegnamento che consente agli studenti che frequentano istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
Una studentessa universitaria nel corso del tirocinio per l’alternanza scuola-lavoro presso un’azienda agricola restava vittima di un grave infortunio alla mano.
Prima il Tribunale, e poi la Corte d’Appello di Firenze, riconoscevano in capo all’azienda agricola la responsabilità per lesioni colpose. Questo perché l’azienda agricola:
L’azienda agricola ricorreva in Cassazione sostenendo che gli obblighi di sicurezza del tirocinante erano ad esclusivo carico dell’università, in base alla convenzione stipulata per l’attivazione dell’alternanza scuola-lavoro.
I Giudici di Legittimità con la sentenza n. 7093 del 1° marzo 2022 dichiarano inammissibile il ricorso dell’azienda agricola, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Secondo la Cassazione, infatti, l’art. 2 comma 1 lett. A) del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) rende pienamente applicabile le tutele previste dalla norma anche agli studenti presenti in azienda per l’attività di alternanza scuola-lavoro.
La posizione della tirocinante, dunque, è equiparata a quella dei lavoratori.
Conseguentemente, l’azienda agricola avrebbe dovuto effettuare una previa valutazione del rischio cui era esposta la tirocinante e, in assenza di ciò, non può che essere considerata responsabile dell’infortunio occorso alla ragazza.
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La sentenza in commento chiarisce come, in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, gli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori.
Il datore di lavoro che non osserva gli obblighi in materia di salute e sicurezza, pertanto, è penalmente responsabile anche nei confronti dei ragazzi impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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