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Sui giornali si sente spesso della maxi sanzione da lavoro in nero, ma in quali casi si applica?
A chiarire la portata applicativa della maxi sanzione per lavoro irregolare è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022
Secondo la nota dell’Ispettorato la maxi sanzione per lavoro irregolare si può applicare anche alle attività gestite illegittimamente tramite il libretto di famiglia.
Pertanto, la maxi sanzione potrà riguardare i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa, con l’esclusione del datore di lavoro domestico.
Requisito applicativo della maxi sanzione è dato dalla mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da effettuarsi, secondo l’articolo 9-bis del Dl 510/1996, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto. Tutto ciò, sempre fermo che si tratti sempre di lavoro subordinato. Subordinazione che deve essere sempre debitamente dimostrata.
Per le collaborazioni occasionali, la maxi sanzione trova applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione ex art. 13 del Dl 146/2021.
In caso di irrogazione della maxi sanzione, non vengono applicate quelle relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla consegna della lettera di assunzione, nonché quelle in materia di libro unico del lavoro, salvo che il datore di lavoro sia tenuto a farlo per la presenza del lavoratore “in nero” oggetto dell’accertamento.
Inoltre, se si tratta di impiego irregolare di lavoratori retribuiti in contanti, potrà trovare applicazione – oltre alla maxi sanzione per lavoro nero – l’ulteriore sanzione prevista per il mancato utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
Se si tratti occupazione di extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oltre alla maxi sanzione, si rischierà la condanna al reato previsto dall’articolo 22 del Dlgs 286/2002 (con reclusione e multa).
Escluso il caso di impiego di extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, negli altri casi, ricevuta una diffida ad adempiere, la maxi sanzione si può evitare in 3 ipotesi:
Secondo quanto riportato nella nota 856/2022, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui si verifichi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.
Circostanza che potrà essere valutata in forza degli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti. Ad esempio, non si applicherà la maxi sanzione in caso di:
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La nota in commento costituisce un vero e proprio vademecum utile al contrasto del lavoro irregolare, tuttavia resterà da verificare l’effettiva applicazione.
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