La Maxi Sanzione da lavoro in nero

Il datore di lavoro non paga il TFR

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Sui giornali si sente spesso della maxi sanzione da lavoro in nero, ma in quali casi si applica?

A chiarire la portata applicativa della maxi sanzione per lavoro irregolare è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022

Secondo la nota dell’Ispettorato la maxi sanzione per lavoro irregolare si può applicare anche alle attività gestite illegittimamente tramite il libretto di famiglia

Pertanto, la maxi sanzione potrà riguardare i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa, con l’esclusione del datore di lavoro domestico

Requisito applicativo della maxi sanzione è dato dalla mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da effettuarsi, secondo l’articolo 9-bis del Dl 510/1996, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto. Tutto ciò, sempre fermo che si tratti sempre di lavoro subordinato. Subordinazione che deve essere sempre debitamente dimostrata.

Per le collaborazioni occasionali, la maxi sanzione trova applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione ex art. 13 del Dl 146/2021.

In caso di irrogazione della maxi sanzione, non vengono applicate quelle relative alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla consegna della lettera di assunzione, nonché quelle in materia di libro unico del lavoro, salvo che il datore di lavoro sia tenuto a farlo per la presenza del lavoratore “in nero” oggetto dell’accertamento.

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Inoltre, se si tratta di impiego irregolare di lavoratori retribuiti in contanti, potrà trovare applicazione – oltre alla maxi sanzione per lavoro nero – l’ulteriore sanzione prevista per il mancato utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

Se si tratti occupazione di extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oltre alla maxi sanzione, si rischierà la condanna al reato previsto dall’articolo 22 del Dlgs 286/2002 (con reclusione e multa).

Escluso il caso di impiego di extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, negli altri casi, ricevuta una diffida ad adempiere, la maxi sanzione si può evitare in 3 ipotesi: 

  • instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, anche part time al 50%, oppure mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi. In caso di inottemperanza alla diffida entro 120 giorni, il verbale unico produce effetti di contestazione e notificazione degli illeciti accertati;
  • regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
  • regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo: non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

Casi di esclusione

Secondo quanto riportato nella nota 856/2022, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui si verifichi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso

Circostanza che potrà essere valutata in forza degli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti. Ad esempio, non si applicherà la maxi sanzione in caso di:

  • differente qualificazione del rapporto di lavoro;
  • intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica.

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Il commento

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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Nicholas Bartos on Unsplash

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