Licenziamento per superamento del periodo di comporto 

Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Studio Legale Rosetta

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto chiarendo come, nella lettera di licenziamento, debbano essere indicati i periodi di malattia così da consentire un adeguato diritto di difesa del lavoratore. 

Punti salienti

Il periodo di comporto

Anzitutto, è bene chiarire che per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente entro un determinato periodo di tempo. Tale periodo è previsto, generalmente, nei contratti collettivi di lavoro e, se superato, consente al datore di licenziare il dipendente.

Si parla di comporto “secco” quando il computo dei giorni si riferisce ad un’unica e ininterrotta malattia.
Si parla, invece, di comporto per “sommatoria” quando il computo dei giorni si riferisce a molteplici periodi di assenza sommati tra di loro. 

La vicenda

Una lavoratrice dipendente della Prefettura di Udine veniva licenziata nel maggio 2014 per superamento del periodo di comporto, che da CCNL era pari a 484 giorni.  

La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che i 484 giorni non erano stati raggiunti, in quanto i 12 giorni dal 15 al 26 luglio 2012, erano stati considerati “assenze ingiustificate” e non “giorni di malattia”. Pertanto, senza questi 12 giorni il periodo di comporto non poteva dirsi superato.

Prima il Tribunale di Udine, poi la Corte d’Appello di Trieste, riconoscevano le ragioni della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento. 

Il Ministero del Lavoro ricorreva così in Cassazione, sostenendo che i 12 giorni non conteggiati dai Giudici non erano mai stati contestati come assenze e che non era necessario specificare i singoli periodi di malattia sui quali si basava il licenziamento.

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La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Ministero del Lavoro, confermando l’illegittimità del licenziamento. 

In particolare, la Cassazione esprime il seguente principio. 

In tema di licenziamento per superamento del comporto “secco” il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti anche indicazioni più complessive. In tal caso, infatti, i giorni di assenza sono facilmente calcolabili dal lavoratore. 

Nel licenziamento per superamento del comporto “per sommatoria”, invece, occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire un adeguato esercizio di difesa del lavoratore.

In tal caso, aggiunge la Cassazione, vige la regola dell’immodificabilità della lettera di licenziamento. Il datore di lavoro, quindi, non potrà indicare in giudizio ulteriori giorni di malattia non riportati nella lettera di licenziamento. 

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Il commento

La sentenza esaminata fornisce utili chiarimenti in merito a come debba essere redatta una lettera di licenziamento per il superamento del periodo di comporto. 

Pertanto, se si riceve una lettera di licenziamento per superamento del comporto, è importante fare attenzione non solo all’esatto computo dei giorni previsto dal CCNL applicato, ma anche alle modalità con cui questi sono stati indicati. 

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

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