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La domanda inviataci da un cliente tramite il sito internet dello studio ci fornisce l’occasione per approfondire il c.d. “diritto di precedenza”.
Punti salienti
Il diritto di precedenza consente al lavoratore a tempo determinato, entro un anno dal termine del rapporto, di essere preferito rispetto ad altri candidati, per l’assunzione a tempo indeterminato effettuata dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Tale diritto, però, vale solo con riferimento alle assunzioni per mansioni già espletate nell’esecuzione del rapporto a termine.
Possono usufruire del diritto di precedenza i lavoratori assunti a termine e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno sei mesi e che, una volta terminato il rapporto di lavoro, abbiano manifestato, entro sei mesi dalla cessazione, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
Anche il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato (trattandosi di lavoro stagionale) per le medesime attività stagionali.
I lavoratori stagionali, tuttavia, dovranno manifestare il diritto di precedenza entro 3 mesi (e non 6) dalla fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato ad indicare il diritto di precedenza nel contratto di lavoro. Questa informazione, tuttavia, spesso non viene inserita nei contratti a termine. In tal caso il diritto di precedenza può comunque essere esercitato dal lavoratore, trovando la sua fonte nell’art. 24 D. Lgs. 81/2015.
Il lavoratore che intenda usufruire del diritto di precedenza deve manifestarlo per iscritto al suo ex datore di lavoro. Il diritto di precedenza nasce dal giorno in cui il lavoratore manifesta la propria volontà e l’ex datore ne viene a conoscenza.
Se il lavoratore non ha manifestato il diritto di precedenza, l’ex datore non ha nessun obbligo di comunicargli le nuove opportunità di lavoro.
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Il diritto di precedenza, se correttamente esercitato dal lavoratore, opera per tutte le unità operative del datore di lavoro, ovunque queste siano ubicate.
Se il lavoratore rinuncia ad una occasione lavorativa a tempo indeterminato per le medesime mansioni svolte in precedenza ciò non libera il datore di lavoro dall’obbligo di far presente, entro i 12 mesi dall’esercizio del diritto, eventuali altre opportunità lavorative di analogo contenuto.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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