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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per trattare l’ipotesi in cui un lavoratore in malattia, comunichi al datore di lavoro sia il certificato del medico curante, sia il certificato rilasciato dal pronto soccorso.
Cosa accade se i due certificati indicano una data di cessazione della malattia diversa? Quale dei due prevale?
Punti salienti
Prima di tutto è opportuno ricordare che, il lavoratore deve far accertare lo stato di malattia dal proprio medico curante (o dal medico del pronto soccorso) il quale telematicamente trasmetterà il certificato all’INPS che, a sua volta, lo comunicherà al datore di lavoro.
Un lavoratore dipendente veniva licenziato per assenza ingiustificata dopo aver presentato al datore di lavoro due diversi certificati, uno del pronto soccorso, rilasciato in data 23 maggio 2017 e uno del proprio medico curante, rilasciato il successivo 24 maggio 2017.
Il certificato del pronto soccorso indicava la fine della malattia il giorno 6 giugno 2017. Il certificato medico, invece, indicava la data 28 maggio 2017.
Il lavoratore restava assente dal lavoro sino al 6 giugno 2017 e, in conseguenza di ciò, veniva licenziato per giusta causa per i giorni di assenza ingiustificata.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, ma sia il Tribunale, che la Corte d’Appello di Brescia, confermavano il licenziamento.
Il lavoratore tentava così ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13984 del 3 maggio 2022 conferma il licenziamento irrogato al lavoratore. I giudici, infatti, riconoscevano come prevalente il certificato rilasciato dal medico curante rispetto a quello del pronto soccorso, ai fini della giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro.
Questo perché il certificato medico era stato emesso in una data successiva e, quindi, aveva fornito una valutazione più “aggiornata” sulle condizioni del lavoratore.
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Se sei un lavoratore dipendente fai attenzione quando versi in stato di malattia.
Un’eccessiva premura nel sottoporsi alle viste mediche potrebbe portare ad un conflitto tra gli stessi certificati generando confusione, e il conseguente rischio di assentarsi dal lavoro nella convinzione di essere ancora “coperti” dal periodo di malattia.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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