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Punti salienti
Terminato lo stato di emergenza da Covid-19, cambiano le regole sulle dimissioni dei genitori lavoratori, con figli di età inferiore ai 3 anni.
Con il comunicato del 19 maggio 2022, l’Ispettorato chiarisce le nuove regole.
Qualora un genitore lavoratore, con figli di età inferiore ai 3 anni, voglia dare le dimissioni, è tenuto al rispetto di una specifica procedura.
Durante il periodo di emergenza, l’Ispettorato aveva previsto una specifica modulistica e disciplina telematica che, tuttavia, terminato lo stato di emergenza, sono ora inutilizzabili.
Si può fare anche online il colloquio di convalida delle dimissioni di lavoratori padri o madri di figli fino a tre anni di età. Lo ha comunicato ieri l’Ispettorato nazionale del lavoro, annunciando contestualmente che, con la fine dello stato di emergenza Covid, non si può più utilizzare il modulo di convalida online delle dimissioni.
L’attuale procedura prevede:
Unitamente al modulo, che trovate qui, occorre inviare un documento di identità e la lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro.
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Inviata la domanda, specificando l’intenzione di effettuare il colloquio “a distanza”, l’Ispettorato del lavoro invierà, tramite e-mail, un link al colloquio on line.
Tale colloquio è previsto al fine di evitare che il lavoratore si trovi a dover dare le dimissioni contro la sua volontà. Si tratta quindi di una nuova procedura volta ad evitare le c.d. dimissioni in bianco.
Si ricorda che la tutela giuridica delle dimissioni (e quindi la procedura di convalida) ha una durata maggiore rispetto alla tutela economica delle dimissioni per i genitori lavoratori.
Invero, se l’obbligo di convalida dura 3 anni, l’esenzione dall’obbligo di preavviso ed il conseguente diritto per il lavoratore a ricevere un’indennità di valore equivalente (al preavviso), è prevista solo entro il 1° anno di nascita del minore.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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