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Sei un lavoratore part-time ma ti chiedono di svolgere turni di lavoro sempre diversi? Fai attenzione, è possibile che il tuo capo stia violando gli accordi previsti nella lettera di assunzione.
Anzitutto è bene chiarire che il contratto di lavoro a tempo parziale (meglio noto come part-time) è un contratto di lavoro il cui monte ore di lavoro settimanali è inferiore rispetto a quelle previste per un contratto a tempo pieno (che generalmente prevede 40 ore settimanali).
Un lavoratore part-time ha perciò gli stessi diritti e gli stessi doveri dei lavoratori a tempo pieno. La sua retribuzione, tuttavia, è inferiore dovendo essere riproporzionata alla quantità di lavoro prestata.
Finalità del contratto di lavoro a tempo parziale è quella di favorire il c.d. work-life balance, il bilanciamento tra le esigenze di vita privata e di lavoro.
Quando si ha un contratto di lavoro part time, infatti, si ha più tempo per dedicarsi ai propri interessi personali oppure per cercare una seconda occupazione.
L’art. 4 comma 2 D. Lgs 81/2015 impone che il contratto di lavoro contenga puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione delle fasce orarie di lavoro.
Nel contratto di lavoro part-time i turni devono quindi essere indicati in modo chiaro. Oltre al monte ore di lavoro settimanali, dovranno indicarsi anche i giorni della settimana e gli orari di lavoro.
Il lavoratore firmando il contratto sa, perciò, quali saranno i suoi orari di lavoro e quali i momenti di tempo libero.
Se siete lavoratori part-time il vostro contratto di lavoro dovrà necessariamente indicare i turni di lavoro previsti per tutta la durata del rapporto di lavoro.
L’orario di lavoro di un dipendente part-time è perciò “rigido”. Il datore di lavoro non può modificare liberamente la collocazione temporale dei vostri turni di lavoro. L’unica eccezione a tale “rigidità” si ha con le c.d. “clausole elastiche”, cioè degli accordi che consentono al datore di aumentare l’orario lavorativo o di variarne la collocazione.
È molto probabile che il vostro contratto di lavoro part-time preveda queste clausole elastiche e che, quindi, il vostro datore di lavoro possa chiamarvi a lavorare in momenti diversi da quelli inizialmente fissati nel contratto ma attenzione, in tal caso dovrà avvertirvi con congruo anticipo e dovrà pagarvi di più queste ore di lavoro.
Prevede infatti l’art. 6 comma 6 del citato D. Lgs 81/2015 che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, potrà modificare i turni.
Tale modifica non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua part-time. In ogni caso, le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione.
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La Corte D’Appello di Roma[1] ricorda come il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale si caratterizzi per il carattere necessariamente bilaterale della volontà della riduzione d’orario nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario.
Tale orario dovrà essere reputato dal datore e dal lavoratore come il più corrispondente ai propri interessi, con la conseguenza che ogni modifica di detto orario non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti.
Per tale ragione, nella sentenza si sottolinea che le c.d. clausole elastiche che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa, devono considerasi sempre illegittime[2].
In conclusione, se siete lavoratori part-time verificate con attenzione il vostro contratto, controllate i turni che sono indicati e l’eventuale presenza di clausole elastiche, solo se queste sono state previste il datore di lavoro potrà chiedervi di svolgere turni differenti da quelli indicati e, in ogni caso, dovrà avvertirvi con giorni di anticipo e pagarvi di più quelle ore di lavoro.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
[1] Corte d’Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 08/10/2021, n. 3400
[2] Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 25680 del 04/12/2014
Photo by Eric Rothermel on Unsplash
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