Dal 2022 i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi coloro che esercitano attività musicali, potranno richiedere l’indennità di disoccupazione.
Tale possibilità è stata confermata dall’INPS in applicazione del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021 conv. in L. 106/2021), che ha introdotto questa nuova forma di sostegno denominata ALAS (art. 66),
L’indennità ha durata di 6 mesi e pur essendo di valore proporzionale al reddito percepito, non potrà superare l’importo massimo di 1.335 euro mensili. Tuttavia, sono previste ulteriori condizioni che indicheremo in questa breve guida.
Punti salienti
Nel settore dello spettacolo, il lavoratore autonomo che è colui che ha un obbligo di risultato e che, pertanto, non è assoggettato a nessun vincolo di orario, ma solo all’obiettivo da raggiungere.
Pertanto, tale lavoratore è “autonomo” nello svolgimento della prestazione e sarà tenuto al versamento dei contributi alla gestione INPS ex Enpals.
Il pagamento dell’ALAS in modo effettivo partirà con decorrenza da maggio 2022, pur essendo attiva sin dal 1° gennaio 2022.
La misura del contributo è pari al 2% del compenso lordo giornaliero, versamento a cui sono tenuti anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Per fruire della prestazione, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online tramite il servizio “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”
Possono richiedere questa forma di disoccupazione i seguenti lavoratori:
a) coloro che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) coloro che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Categorie confermate anche recentemente dall’INPS, tanto con circolare del 14 gennaio 2022 quanto con messaggio del 30 maggio 2022.
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I lavoratori autonomi dello spettacolo che intendano richiedere ed usufruire dell’indennità ALAS devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, come indicati dall’INPS:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 (quindici) giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
L’iniziativa si conferma un utile strumento sia a tutela degli artisti, spesso involontariamente soggetti alla cessazione del rapporto di lavoro, sia quale utile strumento al lavoro in nero, avendo così il lavoratore interesse a verificare la regolarità del rapporto di lavoro per evitare di perdere la possibilità di richiedere poi la disoccupazione.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Chris Ainsworth on Unsplash
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