Il caso delle “Archistar” registrate mentre chiedevano ai propri collaboratori di detrarsi dai compensi i 600 € di bonus Covid ha creato una grande discussione sulle reali condizioni di lavoro nei grandi studi di architettura di Milano.
Si legge sui giornali che importanti studi di architettura – con fatturati milionari – durante il primo lockdown avrebbero chiesto ai propri collaboratori di “contribuire allo studio”, decurtandosi i compensi ed utilizzando il bonus di 600€. In altri termini, il bonus messo a disposizione dallo Stato per aiutare i liberi professionisti, veniva invece utilizzato per compensare il minor pagamento riconosciuto dallo studio professionale.
Vicenda su cui dovranno vagliare le competenti autorità e gli Ordini professionali. Tuttavia, tale vicenda, oltre ad avere un rilievo deontologico, pone un tema: è legale che un lavoratore registri il datore di lavoro durante una riunione o una telefonata?
Vediamo insieme quali siano le indicazioni della giurisprudenza.
Indice
Il dipendente può registrare una telefonata con il proprio datore, ma ad alcune condizioni. Purtroppo, non mancano i casi di datori di lavoro che violi i propri obblighi e che portino all’esigenza di fornire delle prove audio, ma non è neanche possibile dimenticare alla diritto alla riservatezza riconosciuto dalla costituzione. Allora come si bilanciano queste diverse esigenze? La risposta la forniscela Cassazione con la sentenza n. 27424/2014, secondo cui il lavoratore può registrare il datore di lavoro durante una conversazione (anche telefonica), all’insaputa di quest’ultimo e quindi senza l’assenso del datore, quando:
Per capire se il lavoratore può registrare una riunione dobbiamo anche in questo caso affidarci all’insegnamento della Cassazione. Secondo Cass., Sez. Lav., 10 maggio 2018, n. 11322 è necessario che:
Diversamente, nel caso si registri o si installino dei registratori/telecamere senza essere presenti alla riunione, si realizzerebbero le ipotesi di reato ex art. 617 e 617 bis del c.p. Non sono infatti permesse le intercettazioni non autorizzate.
Il luogo di lavoro viene usualmente equiparato ad una “dimora privata”, con la conseguenza che la registrazione all’interno dell’ufficio sia sempre illegittima. Tuttavia, viene ammessa una deroga fondamentale a questo principio e che, come in precedenza, si lega al caso in cui la registrazione del datore sia finalizzata a far valere un diritto in giudizio.
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Nel presente articolo si conferma dunque che il diritto a far valere un proprio diritto può prevalere sul diritto alla riservatezza del controinteressato, ma alle condizioni indicate dalle citate Cassazioni. Pertanto, chi si avvale in giudizio di queste prove nel rispetto dei limiti di legge non compie alcun illecito. Diversamente, qualora non si rispettino le regole appena indicate, si rischierà invece di essere passibili di sanzioni penali.
Infine, produrre una registrazione, non equivale in automatico all’aver fornito prova, sia perché la controparte ha sempre diritto a disconoscerla fornendo elementi che contraddicano magari l’autenticità della registrazione sia perché il Giudice è sempre libero di valutare le prove offerte dalle parti.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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