Malattia durante il periodo di ferie

La retribuzione durante la malattia

Share:

La malattia e le ferie sono entrambi istituti che comportano una sospensione dell’attività lavorativa, ma per ragioni molto diverse.

La malattia consiste in una alterazione dello stato di salute del lavoratore che non gli consente di lavorare.

Le ferie, invece, sono volte a consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Punti Salienti

Cosa accade, quindi, se ci si ammala durante le ferie? 

In tal caso il periodo di ferie viene sospeso per sopravvenuto stato di malattia, ma ciò non avviene automaticamente. 

Il lavoratore che si ammala durante le ferie deve attivarsi se vuole domandare la loro sospensione a causa della malattia sopravvenuta. 

Hai bisogno di una consulenza?

Come fare per domandare la sospensione delle ferie per malattia?

Per poter sospendere il periodo feriale a causa della malattia è necessario: 

  1. Comunicare tempestivamente al datore di lavoro la malattia; 
  2. Rispettare le condizioni richieste dal CCNL applicato dal datore di lavoro. 

Ad esempio, il CCNL “Commercio – Confcommercio” prevede:

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio”.

Lo stato di malattia sospende sempre il periodo di ferie?

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite1, il principio dell’effetto sospensivo della malattia sulle ferie non ha valore assoluto ma prevede delle eccezioni.

Per la giurisprudenza, infatti, la malattia sospende le ferie solo se risulta incompatibile con la funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche, tipica delle ferie.

Ad esempio le ferie vengono interrotte in caso di stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. 

Al contrario, non si ha sospensione delle ferie, ad esempio in caso di cefalea e stress psicofisico.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

In conclusione

L’avviso della malattia comunicato dal lavoratore determina, dalla data della conoscenza del datore di lavoro, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia. 

Tuttavia, il datore di lavoro potrebbe non riconoscere la sospensione delle ferie, sostenendo che la malattia non è incompatibile con le ferie. 

In tal caso sarà il giudice a dover valutare il pregiudizio che la malattia ha arrecato alle ferie del lavoratore e al beneficio che da queste doveva derivarne.

Se l’articolo ti è piaciuto o ti è stato utile, faccelo sapere premendo sull’icona del cuore.

Vuoi parlare con un esperto? Vuoi far valutare il tuo caso o avere maggiori informazioni? Scrivici qui.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Markus Spiske on Unsplash


1 Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947

Se vuoi leggere ulteriori nostri articoli li trovi qui

SHARE

Logo Studio Legale Rosetta

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

42 risposte

  1. Pingback: my site
  2. Pingback: ARMA 3 cheats
  3. Pingback: click now
  4. Pingback: raja bandarq
  5. Pingback: 토렌트 다운
  6. Pingback: shroom bars
  7. Pingback: slot
  8. Pingback: ooohd3.ru
  9. Pingback: sitemap
  10. Pingback: fbofficial.ru
  11. Pingback: i.8ua.ru
  12. Pingback: batmanapollo.ru
  13. Pingback: LORD FILM
  14. Pingback: kin
  15. Pingback: kinnit
  16. Pingback: jz
  17. Pingback: nlp
  18. Pingback: time
  19. Pingback: site
  20. Pingback: rasshifrovka karti
  21. Pingback: konsultaciya
  22. Pingback: more
  23. Pingback: 9999
  24. Pingback: 7
  25. Pingback: pgslot
  26. Pingback: 777
  27. Pingback: wlw.su
  28. Pingback: vxi.su
  29. Pingback: nlpvip.ru
  30. Pingback: manipulyation
  31. Pingback: 354
  32. Pingback: Link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp

Per le imprese

Per i privati

Per le no profit

Per avvocati e consulenti del lavoro

Per i pratonati

Per l'organizzazione di convegni o eventi formativi

Servizi e Collaborazioni

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche