La malattia e le ferie sono entrambi istituti che comportano una sospensione dell’attività lavorativa, ma per ragioni molto diverse.
La malattia consiste in una alterazione dello stato di salute del lavoratore che non gli consente di lavorare.
Le ferie, invece, sono volte a consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Punti Salienti
In tal caso il periodo di ferie viene sospeso per sopravvenuto stato di malattia, ma ciò non avviene automaticamente.
Il lavoratore che si ammala durante le ferie deve attivarsi se vuole domandare la loro sospensione a causa della malattia sopravvenuta.
Per poter sospendere il periodo feriale a causa della malattia è necessario:
Ad esempio, il CCNL “Commercio – Confcommercio” prevede:
“Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio”.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite1, il principio dell’effetto sospensivo della malattia sulle ferie non ha valore assoluto ma prevede delle eccezioni.
Per la giurisprudenza, infatti, la malattia sospende le ferie solo se risulta incompatibile con la funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche, tipica delle ferie.
Ad esempio le ferie vengono interrotte in caso di stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di articolazioni, malattie gravi di apparati e organi.
Al contrario, non si ha sospensione delle ferie, ad esempio in caso di cefalea e stress psicofisico.
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L’avviso della malattia comunicato dal lavoratore determina, dalla data della conoscenza del datore di lavoro, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia.
Tuttavia, il datore di lavoro potrebbe non riconoscere la sospensione delle ferie, sostenendo che la malattia non è incompatibile con le ferie.
In tal caso sarà il giudice a dover valutare il pregiudizio che la malattia ha arrecato alle ferie del lavoratore e al beneficio che da queste doveva derivarne.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Markus Spiske on Unsplash
1 Cass. S.U. 23.2.1998, n. 1947
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