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Sai che è riconosciuta una forma di risarcimento da licenziamento ingiurioso?
In questo articolo parleremo di quali caratteristiche deve avere un licenziamento per essere ingiurioso.
Il licenziamento si definisce ingiurioso in presenza di particolari modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento espulsivo, le quali vanno rigorosamente provate dal lavoratore che ne lamenta il pregiudizio.
Punti Salienti
Una lavoratrice ingiustamente licenziata ottiene la reintegra nel posto di lavoro e all’indennità ex. art. 18, comma 4, Stat. lav. Oltre a questo vede riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale ulteriore in quanto le modalità con le quali la società datrice di lavoro aveva gestito il licenziamento evidenziavano una totale mancanza di rispetto per la dignità della lavoratrice e per le regole di buona fede nella gestione del rapporto.
La società datrice presentava ricorso in Cassazione per contestare il carattere ingiurioso del licenziamento, ritenendo che l’ulteriore risarcimento fosse ingiusto.
Per meglio comprendere cosa si intende per licenziamento ingiurioso, si può far riferimento alla decisione della sezione lavoro della Cassazione (Sentenza n. 23686 del 19 novembre 2015).
Secondo la Cassazione il licenziamento è ingiurioso in presenza di particolari modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento. Queste ultime devono essere provate dal lavoratore.
Oggetto dell’accertamento dell’ingiuriosità non è quindi l’illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità.
Il licenziamento ingiurioso è una fattispecie di creazione giurisprudenziale, pensata per ovviare ai limiti della disciplina sui licenziamenti individuali e dare dignità economica agli interessi non patrimoniali lesi da delle condotte ingiuriose.
L’ingiuriosità deve costituire quindi un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice illegittimità del licenziamento e agli ordinari effetti negativi.
Secondo la Cassazione la prova di tali ulteriori effetti negativi dovrà essere rigorosa, tanto da precisare che:
Il licenziamento ingiustificato o non motivato è illegittimo e produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non per questo è anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato.
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La sentenza in commento conferma l’indirizzo che impone l’onere della prova in capo al lavoratore. Prova che dovrà riguardare tanto la condotta (intesa quale volontà di nuocere) quanto il danno ingiusto subito (ad esempio la lesione psico-fisica) al fine di ottenere il risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso.
I danni patrimoniali riguarderanno il solo lucro cessante, da intendersi come minore capacità di guadagno (ad es. nel caso del propagarsi di voci su un lavoratore ingiustamente accusato di sottrazioni di denaro). I danni non patrimoniali da licenziamento ingiurioso, invece, saranno risarcibili solo nel caso di puntuale prova ed allegazione della lesione alla dignità subita.
L’ipotesi del licenziamento ingiurioso va quindi applicata quando il licenziamento non si mostra solo illegittimo, ma anche pretestuosamente offensivo in misura tale da aver arrecato danno al lavoratore.
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