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Costituisce Mobbing l’invio intenzionale di plurime contestazioni disciplinari volte non a sanzionare una specifica condotta, ma solo a screditare l’autorevolezza del dipendente.
Con l’ordinanza n. 22381 del 15.07.2022, la Cassazione ha affermato l’illegittimità del l’invio di contestazioni disciplinari che non siano volte a comporre il conflitto con il lavoratore, ma solo minare l’autorevolezza del lavoratore.
Punti Salienti
Una docente subiva l’invio di plurime contestazioni disciplinari invero finalizzate a screditarla nel contesto lavorativo.
Sul tema del mobbing abbia già scritto nell’articolo “Il Tribunale di Roma riconosce il risarcimento del danno da Straining. Mobbing e Straining, quali sono le differenze?”.
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Nell’Ordinanza della Cassazione si conferma che la condotta del datore – consistente nell’irrogazione diverse contestazioni disciplinari – poiché complessivamente volta a screditare la dipendente, integrava un’ipotesi di mobbing.
Infatti, la primaria finalità di una contestazione disciplinare dovrebbe essere quella di comporre un conflitto insorto tra datore e lavoratore. Tuttavia, nel caso trattato, un tale invio massimo altro non era che un tentativo di minare l’autorevolezza e al prestigio della lavoratrice.
Per tale ragione, la Cassazione ha confermato il diritto della lavoratrice ad essere risarcita.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by christopher lemercier on Unsplash
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