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Nel caso in cui un dipendente si assenti dal lavoro per oltre sessanta giorni continuativi per motivi di salute dovrà essere sottoposto, una volta terminata la malattia, ad una visita medica di controllo (D. Lgs. 81/2008 art. 41 lett. E-bis).
Lo scopo di questa visita è quello di verificare se il dipendente, una volta terminata la malattia, sia ancora in condizione di svolgere le mansioni che gli erano state assegnate.
Il costo della visita sarà a carico del datore di lavoro e sarà sempre il datore di lavoro a dover comunicare il giorno e l’ora della visita al suo dipendente.
Ma come deve comportarsi il dipendente se, una volta terminata la malattia, non viene convocato per la visita di controllo?
Può restare a casa, in attesa della convocazione, o dovrà comunque recarsi sul posto di lavoro pur non avendo svolto la visita?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione risponde al quesito.
Punti Salienti
Una lavoratrice veniva licenziata per assenza ingiustificata perché, una volta terminato il periodo di malattia di oltre sessanta giorni, aveva continuato a non presentarsi a lavoro.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che le assenze, successive alla malattia, erano tutte giustificate in quanto il datore di lavoro non l’aveva convocata per la visita di controllo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, confermavano il licenziamento.
La lavoratrice, quindi, ricorreva in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29756 del 12 ottobre 2022, confermava il licenziamento sottolineando come il dipendente, anche se non convocato per la visita medica, deve comunque presentarsi al lavoro una volta conclusa la malattia.
Per i giudici, infatti, il lavoratore potrà legittimamente rifiutarsi di svolgere le mansioni richieste (non essendo stato sottoposto alla visita medica) ma solo dopo essersi recato sul posto di lavoro, adempiendo così ai suoi doveri.
Al contrario, decidendo di restare a casa il dipendente risulterà assente ingiustificato e potrà quindi essere sanzionato dal datore di lavoro.
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Alla luce di quanto sin qui detto, se a causa delle tue condizioni di salute sei costretto ad assentarti dal lavoro per oltre sessanta giorni consecutivi, due sono le cose da ricordare.
La prima, il datore di lavoro è obbligato a sottoporti, a sue spese, ad una visita medica di controllo.
La seconda, anche se il datore di lavoro non ti convoca per la visita di controllo, una volta terminata la malattia, dovrai comunque recarti al lavoro, ma potrai rifiutare di svolgere le mansioni sino all’effettivo svolgimento della visita.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Andrik Langfield on Unsplash
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