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È possibile rifiutare il periodo di prova? Ed è legittimo che tra le stesse parti siano previsti più periodi di prova?
Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo prima di tutto avere chiaro cosa si intende con periodo di prova.
Punti Salienti
Il periodo di prova è un arco di tempo che può essere previsto nei contratti di lavoro e che consente alle parti di valutare reciprocamente la convenienza del rapporto.
Il periodo di prova, dunque, non è obbligatorio, ma viene spesso previsto da datore di lavoro quando deve assumere un nuovo dipendente per valutarne le capacità.
L’elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si accetta un contratto di lavoro con la previsione del patto di prova è la possibilità per entrambe le parti di recedere liberamente dal contratto fino al termine della prova.
Ciò significa che il datore di lavoro, durante questo periodo, potrà licenziare il lavoratore semplicemente perché non ritiene superata la prova.
Il contratto di lavoro, quindi, anche se previsto a tempo indeterminato è “instabile” fintanto che non viene superato il periodo di prova. Infatti, solo una volta superata la prova, l’assunzione diverrà definitiva.
Il patto di prova, data la sua importanza, per essere valido deve necessariamente essere previsto per iscritto nel contratto.
Al contrario, se il patto di prova non è scritto nel contratto di lavoro, l’assunzione si considera definitiva sin dal primo giorno.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2022 meglio noto come “decreto trasparenza” è stato previsto che la durata del periodo di prova non può superare, in ogni caso, la durata di 6 mesi.
Inoltre, fermo il limite di 6 mesi, la durata della prova deve essere stabilita: (i) in misura proporzionale alla durata del contratto; (ii) alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
Ciò posto, spesso ulteriori indicazioni circa la durata del periodo di prova sono stabilite nel Contratto Collettivo di Lavoro applicato dal datore di lavoro. È sempre opportuno, dunque, verificare anche il CCNL applicato dal datore di lavoro.
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Non è possibile che tra le stesse parti, per le medesime mansioni, siano previsti più periodi di prova.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato che la reiterazione del periodo di prova è illegittima in quanto il datore di lavoro ha già avuto modo di verificare l’idoneità del lavoratore con il primo periodo di prova (tra le altre, Cassazione n. 4635 del 9 marzo 2016).
Inoltre, il decreto trasparenza ha chiarito espressamente che in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova (Art. 7 D. Lgs. 104/2022).
Alla luce di quanto sin qui visto il periodo di prova può essere previsto dal datore di lavoro, ma al rispetto di determinate condizioni.
Se queste non sono rispettare il periodo di prova è nullo, e l’assunzione del dipendente diviene definitiva sin dal primo giorno.
Inoltre, non è mai possibile per il datore di lavoro prevede più periodi di prova per lo svolgimento delle medesime mansioni.
In tal caso, tutti i periodi di prova successivi al primo saranno nulli, e nullo sarà anche l’eventuale licenziamento per mancato superamento di uno di questi ulteriori periodi di prova.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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