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Sul quotidiano “il Mattino” del 15 gennaio 2023 la notizia della professoressa trans che sarà risarcita dopo aver vinto la causa in Tribunale contro il suo licenziamento, riconosciuto come discriminatorio.
La notizia ci offre allora l’opportunità di approfondire il tema del risarcimento per licenziamento discriminatorio.
Punti Salienti
La notizia ripresa dal quotidiano spiega come l’insegnante transessuale era stata assunta e licenziata da una scuola paritaria dopo sole tre settimane di lavoro nel 2019.
Il licenziamento era stato formalmente intimato alla professoressa per la sua presunta scarsa capacità di insegnare.
Il Tribunale, invece, dando ragione all’insegnante ha stabilito che le reali motivazioni alla base del licenziamento fossero dovute alla condizione di transessuale della professoressa, riconoscendo così “a tutti gli effetti la discriminazione di genere come causa scatenante il recesso del rapporto lavorativo” e prevedendo, di conseguenza, un risarcimento in suo favore.
In via generale possiamo dire di trovarci dinanzi ad un licenziamento discriminatorio ogni volta che un lavoratore venga licenziato per delle sue caratteristiche personali che la legge intende invece proteggere.
Tipiche ipotesi di licenziamento discriminatorio si verificano quando le reali ragioni che hanno portato al licenziamento sono ad esempio: l’orientamento sessuale, il credo politico o religioso, la presenza di handicap, la razza o la lingua.
L’onere di provare il licenziamento discriminatorio è in capo al lavoratore. Sarà quindi quest’ultimo a dover dimostrare che le ragioni che hanno portato al suo licenziamento non sono quelle riportate nella comunicazione di licenziamento, bensì altre legate alle sue caratteristiche personali.
Nel caso in cui il lavoratore riesca a dimostrare il licenziamento discriminatorio avrà diritto alla reintegra nel posto di lavoro o, in alternativa, al versamento di 15 mensilità di retribuzione.
Non solo, lo stesso lavoratore avrà diritto a un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità.
Infine, il lavoratore avrà diritto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo in cui è stato ingiustamente allontanato dal lavoro.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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