Sei un lavoratore regolarmente assunto, tuttavia, il datore di lavoro non ti consegna le buste paga?
Questo comportamento è illegittimo, anche se ti vengono regolarmente pagate le retribuzioni.
La mancata consegna delle buste paga, infatti, non consente al lavoratore di verificare la correttezza del pagamento ricevuto.
Punti Salienti
Anzitutto è bene chiarire che la busta paga (nota anche come “prospetto paga” o “cedolino”) è quel documento che indica la somma percepita dal lavoratore come compenso per un determinato periodo di lavoro.
Nella busta paga, infatti, devono essere indicate tutte le voci di retribuzione lorda e le relative trattenute che, mediante una semplice sottrazione matematica, portano alla retribuzione netta.
Attraverso la consegna della busta paga, dunque, il lavoratore ha modo di verificare la correttezza di quanto viene pagato dal datore di lavoro.
La legge n. 4/1953 stabilisce espressamente all’art. 3 che “il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione”.
Il datore di lavoro, quindi, è obbligato per legge a consegnare la busta paga nel momento in cui effettua il pagamento della retribuzione.
La busta paga può essere consegnata a mano in forma cartacea, oppure inviata tramite email.
La prova della consegna della busta paga, entro la scadenza prevista, spetta sempre al datore di lavoro.
È possibile, quindi, che il datore chieda al lavoratore di firmare la busta paga “per ricevuta” o per “presa visione e accettazione”.
Tale firma, tuttavia, non dimostra né la correttezza dei dati riportati nella busta paga, né l’avvenuto pagamento della retribuzione.
Se il datore di lavoro non consegna la busta paga, violando quindi la legge, il dipendente può tutelarsi domandando ad un avvocato di inviare al datore una lettera di diffida alla consegna della busta paga.
Se il datore di lavoro comunque non consegna la busta paga, il lavoratore potrà rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) oppure al giudice, tramite il proprio avvocato ed ottenere così un decreto d’ingiunzione alla consegna delle buste paga.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Davide Baraldi on Unsplash
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