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Il licenziamento del lavoratore in malattia che va allo stadio è un tema che solleva molte controversie, sia dal punto di vista legale che morale.
In breve: in questo articolo analizzeremo una recente giurisprudenza in merito e le possibili conseguenze per le aziende che decidono di adottare questa scelta.
Punti Salienti
Innanzitutto, bisogna precisare che il lavoratore in malattia ha diritto alla tutela del proprio posto di lavoro, così come previsto dal nostro ordinamento giuridico. Ciò significa che, a meno che la malattia non sia simulata o non vi siano gravi inadempienze da parte del lavoratore, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.
Ci sono però alcune eccezioni a questa regola. In particolare, se il lavoratore in malattia si assenta dal lavoro per motivi non giustificati, il datore di lavoro potrebbe adottare il provvedimento di licenziamento. In questo caso, il lavoratore potrebbe anche perdere il diritto alla retribuzione corrispondente al periodo di assenza ingiustificata.
Ma cosa succede se il lavoratore in malattia va allo stadio durante il periodo di assenza dal lavoro? Anche in questo caso, bisogna valutare attentamente le circostanze specifiche. Se, ad esempio, il lavoratore ha ottenuto un permesso dal medico curante per assistere ad una partita di calcio, non si potrà procedere al licenziamento.
Diverso invece il caso in cui il lavoratore si assenti dal lavoro senza giustificazione per andare allo stadio, in orari in cui deve essere reperibile ed aggravando la propria condizione di salute.
Ciò del resto è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
«il lavoratore non deve solo fornire la prestazione, ma, quale obbligo accessorio, deve anche osservare comportamenti coretti e rispettosi al di fuori dall’ambito lavorativo, tali da non ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, tali condotte illecite, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ancorché attuate al di fuori del contesto lavorativo.»
Tribunale, Roma, sez. lav., 11/01/2023, n. 266
In questo caso, il datore di lavoro potrebbe quindi avviare una procedura disciplinare, che potrebbe culminare con il licenziamento. Tuttavia, è importante che la sanzione sia proporzionata alla gravità del comportamento del lavoratore, valutando anche la sua anzianità e il suo curriculum lavorativo.
Con la sentenza n. 64 del 07.03.2023, il Tribunale di Arezzo ha affermato che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio, se la società non è in grado di dimostrare la falsità del certificato e l’effettiva insussistenza della patologia lamentata dal dipendente (lombosciatalgia).
Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’acquisto dei biglietti per l’evento sportivo in un momento successivo alla conoscenza dei turni lavorativi, ma antecedente all’insorgere della malattia – come se la malattia fosse stata comunicata per evitare determinati turni di lavoro – non costituisca, da solo, un elemento di prova sufficiente a dimostrare la non genuinità della condotta del dipendente e, quindi, la falsità del certificato medico presentato.
Il Tribunale ha inoltre ricordato come
“Peraltro, la durata di una partita si estende per un arco temporale ben più breve rispetto alla giornata lavorativa e, a fronte di un eventuale accentuarsi del dolore, in quel ristretto frammento temporale, [*] avrebbe potuto reagire tramite l’assunzione di un unico antidolorifico. Si aggiunga che mentre assistere ad una partita non richiede particolari sforzi”.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore e ha ritenuto che la sua condotta non fosse tale da giustificare una sanzione espulsiva.
In conclusione, il licenziamento del lavoratore in malattia che va allo stadio è un tema complesso, che richiede un’attenta valutazione delle circostanze specifiche. Con la precisazione che, in caso di contestazione, spetta all’azienda dimostrare l’insussistenza della malattia e l’illegittimità della condotta del dipendente.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Foto di Amy Shamblen su Unsplash
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