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Il TFR per i dipendenti pubblici a termine deve essere pagato alla scadenza del contratto, anche in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato.
Lo conferma anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 2828 del 5 febbraio 2021.
La Cassazione ha confermato che il TFR per i dipendenti pubblici assunti a termine deve essere pagato alla cessazione del rapporto, al pari dei dipendenti privati. In un precedente articolo abbiamo spiegato quando va pagato il TFR.
La sentenza ha affrontato la questione della continuità dei rapporti di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) e la loro relazione con il TFR confermando l’applicazione della stessa disciplina prevista per i dipendenti privati.
Il caso riguardava una dipendente assunta con contratto a tempo determinato dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008 e poi assunta a tempo indeterminato.
L’INPS sosteneva che non vi fosse alcuna interruzione tra i due contratti di lavoro.
Quindi il rapporto non si era interrotto poiché il datore era lo stesso, le mansioni erano le stesse e il lavoro era svolto nello stesso luogo.
La Corte ha respinto la tesi dell’INPS richiamando una sentenza del 2014 delle Sezioni Unite, che aveva affrontato la frazionabilità dei rapporti di lavoro.
La sentenza ha chiarito che, dopo la riforma delle pensioni del 1995, i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici sono equiparati a quelli previsti per i lavoratori privati.
Pertanto, non era possibile interpretare diversamente la mancanza di coincidenza tra la fine del lavoro a tempo determinato e l’estinzione del rapporto previdenziale.
La Corte ha ribadito che nel pubblico impiego, così come nel privato, l’importante è la cessazione del servizio tra due rapporti di lavoro.
E ciò anche se la fine di un rapporto di lavoro e l’inizio dell’altro sono tra loro temporalmente molto vicine.
Quindi il TFR per i dipendenti pubblici assunti a termine va pagato alla scadenza del contratto, anche in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato.
Così ha respinto il ricorso dell’INPS, confermando che l’esigibilità del TFR è legata alla cessazione del singolo rapporto di lavoro.
La Corte ha stabilito con chiarezza che il TFR per i dipendenti pubblici assunti a termine va pagato alla cessazione del singolo rapporto di lavoro.
Il termine del rapporto, infatti, indentifica il momento determinante per l’erogazione del trattamento.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza.
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