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Hai rinnovato o estinto anticipatamente una cessione del quinto dello stipendio o della pensione tra il 2011 ed il 2020?
Vuoi verificare le commissioni che ti hanno addebitato ma non trovi il conteggio estintivo?
Questo articolo può darti le risposte che cerchi, ma prima devi sapere che se hai estinto anticipatamente o rinnovato una cessione del quinto:
Ma andiamo per ordine.
Vuoi sapere se hai diritto al rimborso? Ed a quanto ammonta? clicca qui
Per informazioni puoi anche inviare una mail a cessione@studiolegalerosetta.it o compila il form.
Il conto o conteggio estintivo è il documento che riporta il calcolo dell’importo ancora da versare alla banca o all’istituto finanziario per estinguere un debito in corso, comprensivo del dettaglio delle voci di dare/avere.
Tuttavia, è comune verificare come molto spesso i conteggi estintivi non indichino tutte le commissioni da restituire.
Generalmente, le commissioni non vengono riportate in modo completo poiché quasi tutti i contratti suddividono le commissioni in due categorie:
Per evitare il rischio di prolungare la cattiva prassi di alcune banche di decidere autonomamente quali commissioni restituire in caso di estinzione anticipata, la Corte di Giustizia dell’Unione Europe ed il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario hanno nuovamente confermato il diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento.
Costo totale del finanziamento che comporta la restituzione di tutte le commissioni bancarie applicate, senza alcuna distinzione ed in misura proporzionale all’entità delle rate residue del finanziamento.
In caso di estinzione anticipata della cessione del quinto o rinnovo della cessione del quinto le commissioni che la banca o la finanziaria variano da circa 1.500 euro a circa 7.000 euro.
Ma esaminiamo un caso trattato dall’Arbitro Bancario Finanziario istituito dalla Banca d’Italia, in cui la banca si era limitata a restituire 192,43 euro, seppur avrebbe dovuto restituire 3.871,76 euro come di seguito confermato:
A conferma di quanto rappresentato, di seguito il link alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario istituito dalla Banca d’Italia in cui si conferma il diritto a seguito di estinzione anticipata alla restituzione di oltre 3.000 euro, oltre interessi legali.
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Il recupero delle somme si svolge in due fasi che, in alcune ipotesi, porta alla proposta di rimborso da parte della Banca/Finanziaria già nei primi 30 giorni:
Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata per P.E.C. (posta elettronica certificata) alla Finanziaria/Banca a cui si richiede il rimborso. La finanziaria o la Banca dovranno rispondere entro 60 giorni. Si è verificato che, in alcuni casi, la finanziaria per evitare il contenzioso ha pagato immediatamente.
Fase 2: Nel diverso caso in cui il reclamo non venga accolto (in tutto od in parte) si provvederà ad avviare formale ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
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