Quanto tempo ho per chiedere il rimborso della cessione del quinto?

Quanto tempo ho per chiedere il rimborso della cessione del quinto? - Studio Legale Rosetta

Share:

Punti Salienti

Il rimborso delle commissioni applicate alla cessione del quinto

Come anticipato in un precedente articolo “Se rinnovo una cessione del quinto sullo stipendio è vero che mi devono restituire le spese di istruttoria?”, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

Ciò ha delle chiare ripercussioni sulla distinzione tra costi up front e recurring, non più applicabile, con diritto per i consumatori lavoratori subordinati o pensionati, di richiedere il rimborso di tutte le commissioni, proporzionato alle mensilità residue di finanziamento.

In breve: in questo articolo, suddivideremo il contenuto in tre capitoli che affrontano gli aspetti principali della sentenza del Tribunale di Torino dello scorso 13 febbraio 2023.

Nel primo capitolo, descriveremo l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Nel secondo capitolo, parleremo del diritto alla riduzione del costo totale del credito ed il metodo da utilizzare.

Nel terzo e ultimo capitolo, spiegheremo l’obbligo di interpretazione conforme della direttiva 2008/48/CE.

Infine, nelle conclusioni risponderemo ad una domanda che ci viene spesso rivolta: quanto tempo ho per chiedere il rimborso?

1. L’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

La sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dal Tribunale di Torino, sulla restituzione anticipata di un finanziamento riguarda l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma solo limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. La distinzione tra costi up front e recurring in merito al diritto alla restituzione per la parte non maturata solo dei secondi discendeva dalle c.d. “norme secondarie” che sono quelle contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” ai sensi dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Sul punto si è dunque ribadito che le sentenze della Corte di Giustizia Europea prevalgono sulla normativa nazionale in contrasto con quest’ultime. Al pari di come prevalgono sulle disposizioni della Banca d’Italia

Ciò significa che la ricostruzione spesso portata dalle finanziarie, secondo la quale la distinzione tra costi up front e recurring doveva persistere, non può più essere considerata valida. Pertanto, nel caso in questione, deve essere applicato quanto disposto dal previgente art. 125 sexies TUB e deve essere ribadito il diritto del consumatore a richiedere il rimborso di tutte le commissioni, proporzionato alle mensilità residue di finanziamento.

2. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito ed il metodo da applicare

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. In particolare, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE va letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima della direttiva 2008/48, il quale prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

In merito, il criterio previsto nel contratto per lo specifico caso trattato dal Tribunale di Torino è quello pro rata temporis (come espressamente indicato nel contratto esaminato dal Tribunale al punto 4 del modulo SECCI ivi allegato, il quale prevede che: “Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”)

3. L’applicazione dell’art. 125-sexies TUB alla luce della sentenza Lexitor della CGUE

La sentenza Lexitor della CGUE ha avuto un impatto significativo sull’applicazione dell’art. 125-sexies TUB. Infatti, la CGUE ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.

Di conseguenza, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme alla direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla sentenza Lexitor. Questo significa che il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, in proporzione alla minore durata del contratto conseguente alla restituzione anticipata.

Inoltre, la nozione di “costo totale del credito” deve essere interpretata in modo ampio, comprendendo tutti i costi a carico del consumatore, compresi gli interessi, le commissioni, e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza Lexitor della CGUE ha avuto un impatto significativo sull’applicazione dell’art. 125-sexies TUB. Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito deve includere tutti i costi posti a carico del consumatore, in proporzione alla minore durata del contratto conseguente alla restituzione anticipata.

Questa interpretazione deve essere applicata in modo conforme alla direttiva 2008/48/CE e alla sentenza Lexitor della CGUE. È importante che le banche e le istituzioni finanziarie rispettino questo diritto del consumatore e che i tribunali applichino l’interpretazione conforme dell’art. 125-sexies TUB alla luce della sentenza Lexitor.

Resta tuttavia un quesito: quanto tempo ho per chiedere il rimborso delle commissioni applicate alla cessione del quinto? Il termine è di 10 anni dall’estinzione anticipata o dal rinnovo della cessione del quinto.

Vuoi conoscere il nostro metodo di recupero della cessione del quinto o vuoi parlare con un Avvocato esperto in cessione del quinto?        
Verifica se hai diritto al rimborso

Se l’articolo ti è piaciuto o ti è stato utile, faccelo sapere premendo sull’icona del cuore.

Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Foto di Icons8 Team su Unsplash

Se vuoi leggere ulteriori nostri articoli li trovi qui

SHARE

Logo Studio Legale Rosetta

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato

5 risposte

  1. Pingback: 웹툰 사이트

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Rosetta Chat
Invia su WhatsApp

Per le imprese

Per i privati

Per le no profit

Per avvocati e consulenti del lavoro

Per i pratonati

Per l'organizzazione di convegni o eventi formativi

Servizi e Collaborazioni

Iscriviti alla nostra newsletter

per rimanere sempre aggiornato su casi e tematiche