Rimborso Cessione del Quinto per spese assicurative

Il rimborso della cessione del quinto vale per spese assicurative? Il caso e il chiarimento del Tribunale di Napoli.
rimborso cessione del quinto spese assicurative

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Ti stai chiedendo se il rimborso della Cessione del Quinto vale anche per spese assicurative?

Il Tribunale di Napoli con sentenza 9 febbraio 2021, n. 1273 conferma il diritto al rimborso di tutte le commissioni trattenute sulla cessione del quinto.

Come già anticipato in un precedente articolo, quando il consumatore interrompe anticipatamente un finanziamento ha diritto al rimborso delle commissioni e degli interessi in proporzione alla vita residua del finanziamento.

Scopriamo se questo diritto vale anche per le spese assicurative.

La restituzione delle spese assicurative deve operare in misura proporzionata al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, qualora siano state pagate dal cliente in via anticipata ed in unica soluzione.

Indice

La vicenda

Un ex cliente di una Finanziaria operante nel Sud Italia chiedeva il rimborso delle commissioni trattenute in occasione dell’estinzione anticipata della cessione del quinto, formulando anche richiesta di rimborso delle spese assicurative.

La Finanziaria si costituiva in giudizio, contestato la richiesta dell’ex cliente e sostenendo che il contratto era chiaro sul diritto della Finanziaria di trattenere le somme e che, per le spese assicurative, l’ex cliente si sarebbe dovuto rivolgere direttamente all’assicurazione.

La decisione

Il Tribunale di Napoli, con puntale motivazione, si soffermava innanzitutto nel confermare il diritto del cliente alla restituzione delle spese assicurative.

Il Tribunale evidenziava come si dovesse valorizzare che il contratto di assicurazione è negoziato in fase precontrattuale dall’intermediario, il quale opera anche come mandatario per l’incasso del premio, con la conseguenza che sarà la Finanziaria a dover restituire tali spese.

Sempre in riferimento al rimborso dei premi assicurativi, il Tribunale di Napoli si richiamava tanto all’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), quanto all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, ove si stabilisce che

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Valutazione confermata anche dalla giurisprudenza arbitrale, che non ha mai dubitato della sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione N. 912 del 18 febbraio 2013).

Ulteriore elemento di interesse è la conferma del Tribunale di Napoli in ordine all’utilizzazione di un unico criterio di calcolo e di maggior favore del consumatore (c.d. pro rata temporis).

In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi che gli verrebbero rimborsati nell’ipotesi di estinzione anticipata.

Al contrario, l’applicazione di un unico criterio faciliterebbe l’intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria.

Il commento dello Studio

La decisione si annota per aver confermato l’indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avrà diritto alla restituzione proporzionale di (tutte) le commissioni applicate.

Non vi è quindi alcuna distinzione, indipendentemente da quanto previsto nel contratto, sono perciò comprese anche le spese assicurative.

Questo nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale. Il contratto deve essere assistito da una copertura assicurativa il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica. In questo caso la Finanziaria è tenuta alla restituzione di queste spese.

La restituzione delle spese assicurative dovranno essere effettuate in misura proporzionata al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Hai estinto anticipatamente una Cessione del Quinto? Contatta lo studio.

Avvertenze

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.


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Foto di dayamay da Pixabay

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