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Ti stai chiedendo dopo quanto anni puoi chiedere il rimborso della Cessione del Quinto? Devi sapere che hai tempo fino a 10 anni dal momento dell’estinzione anticipata o del rinnovo.
Vuoi sapere anche se il rimborso della cessione del quinto vale anche per spese assicurative?
Il Tribunale di Napoli con sentenza 9 febbraio 2021, n. 1273 conferma il diritto al rimborso di tutte le commissioni trattenute sulla Cessione del Quinto.
Come già anticipato in un precedente articolo, quando il consumatore interrompe anticipatamente un finanziamento ha diritto al rimborso delle commissioni e degli interessi in proporzione alla vita residua del finanziamento.
Scopriamo se questo diritto vale anche per le spese assicurative.
C’è ancora poco tempo per richiedere il rimborso della cessione del quinto. Chi ha estinto o rinnovato il finanziamento dopo il 2011 può essere ancora in tempo.
Indice
Un ex cliente di una Finanziaria, ricevuto un decreto ingiuntivo, presentava dinanzi al Tribunale di Marsala un’opposizione basata sull’intervenuta prescrizione del credito.
Secondo l’opponente, infatti, la prescrizione del credito doveva determinarsi in 5 anni e non in 10 anni.
Tuttavia, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda che i diritti derivanti da un contratto di finanziamento si estinguono (per prescrizione) solo dopo 10 anni.
Secondo il Tribunale di Marsala, nei contratti di finanziamento la rateizzazione dell’unico debito in tante rate non determina il frazionamento di esso, motivo per il quale il termine di prescrizione decorrerà dall’estinzione del finanziamento e sarà di 10 anni.
Infatti, la prescrizione di 5 anni prevista per le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, non è applicabile ai finanziamenti.
Pertanto si conferma come chi ha estinto anticipatamente, rinnovato o rinegoziato un finanziamento con cessione del quinto, avrà a disposizione 10 anni per chiedere il rimborso delle commissioni applicate in eccesso.
Il recupero delle somme si svolge in due fasi:
Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata per P.E.C. (posta elettronica certificata) alla Finanziaria/Banca a cui si richiede il rimborso.
La finanziaria o la Banca dovranno rispondere entro 60 giorni. In diversi casi, la finanziaria per evitare il contenzioso ha pagato immediatamente.
A seguito di comunicazione positiva della finanziaria, al cliente basterà firmare per accettazione, così che venga inviato l’assegno per il rimborso.
Fase 2: Nel diverso caso in cui il reclamo non venga accolto (in tutto o in parte) si provvederà ad avviare il ricorso formale dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario che darà esito sull’eventuale rimborso in circa otto-sedici mesi.
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Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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