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Ogniqualvolta il consumatore interrompa anticipatamente un finanziamento, quest’ultimo ha diritto al rimborso delle commissioni e degli interessi in proporzione alla vita residua del finanziamento.
Tuttavia, nei contratti di finanziamento, si ben specifica quali siano le commissioni da restituire e quali invece siano le commissioni che la Finanziaria avrebbe diritto a trattenere.
Ma tali clausole sono valide?
Una finanziaria chiamava in giudizio un suo ex cliente per chiedere al Tribunale di Pavia di accertare la correttezza delle proprie clausole contrattuali.
Secondo la tesi della Finanziaria, quest’ultima, in forza del contratto, avrebbe ben potuto limitarsi a restituire le sole commissioni che maturano durante il finanziamento (ad es. le commissioni di gestione) ed invece trattenere le altre commissioni addebitate durante l’apertura del finanziamento (ad es. le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione).
Con il proprio ricorso, al fine di rappresentare la correttezza delle proprie clausole, la Finanziaria contestava innanzitutto l’applicabilità dei principi recentemente sanciti dalla Corte di Giustizia, secondo cui tali clausole dovrebbero considerarsi nulle.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una nota pronuncia (c.d. sentenza Lexitor) ha infatti fissato il principio secondo cui ogniqualvolta un consumatore estingue anticipatamente il finanziamento (si pensi al caso in cui l’abbia saldato anticipatamente o l’abbia rinnovato), tutti gli oneri dovranno essere restituiti in proporzione alla vita residua del finanziamento, indipendentemente dalla qualificazione riportata nel contratto.
Diversamente da quanto argomentato dalla Finanziaria, il Tribunale di Pavia confermava l’applicabilità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, confermando il diritto del consumatore alla restituzione di tutte le quote di commissioni bancarie residue, indipendentemente dalla natura o dalla denominazione utilizzata nel contratto.
Il Tribunale di Pavia, oltre a confermare il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE, arriva anche a precisare il metodo di restituzione da applicare a (tutte) le commissioni, statuendo così che:
“per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, è da ritenere il criterio che meglio garantisce il rispetto della predetta proporzionalità sia da individuarsi nel criterio pro rata temporis, poiché divide l’importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero delle rate non maturate in conseguenza dell’estinzione anticipata”.
Tribunale di Pavia, 17 novembre 2020, n. 2459 – G.U. Sturiale
In altri termini, secondo il citato Tribunale, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dovranno essere sempre restituite tutte le commissioni bancarie applicate ed in misura proporzionale alle rate residue di finanziamento.
La decisione si annota per aver confermato l’indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento – ad esempio in caso di saldo immediato del finanziamento o rinnovo del finanziamento – il consumatore avrà diritto alla restituzione proporzionale di (tutte) le commissioni applicate, senza alcuna distinzione ed indipendentemente da quanto previsto nel contratto.
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