Hai stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e non ti è chiaro perché ti abbiano addebitato tutto il TFR?
Ti stai chiedendo perché la banca non si è limitata a 1/5 del TFR?
Devi allora sapere che la Cassazione ha recentemente confermato che, in caso di cessione del quinto, sul TFR dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 17/02/2020, n. 3913).
Tuttavia, anche in queste ipotesi è prevista la possibilità di recuperare parte del TFR, come confermato dalla recente Decisione n. 14090 dell’11 agosto 2020 dell’Arbitro Bancario Finanziario di Banca d’Italia.
Una lavoratrice a seguito di licenziamento perdeva il proprio lavoro ed il finanziamento veniva saldato dall’ex datore di lavoro in parte col versamento di tutto il TFR ed in parte sulla base di un accordo stragiudiziale collegato all’impugnazione del licenziamento.
Secondo la tesi della Finanziaria, non essendo stata la lavoratrice a saldare il finanziamento, a quest’ultima doveva essere preclusa la possibilità di richiedere la restituzione delle commissioni bancarie.
Il Collegio di Bologna chiarisce l’infondatezza della tesi della Finanziaria, statuendo che:
“Risulta, pertanto, applicabile il principio, condiviso dai Collegio ABF, secondo cui, qualora l’estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito sia avvenuta tramite il versamento del TFR, il ricorrente ha diritto all’equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (Collegio di Bologna, decisione n. 14375/2019).”.
ABF Bologna – Decisione n. 14090 dell’11 agosto 2020
In altri termini, secondo la citata decisione, anche qualora sia il Datore di lavoro a saldare (tramite TFR o in forza di un accordo), il lavoratore ha sempre diritto di chiedere la restituzione delle commissioni applicate dalla Finanziaria qualora addebitate in eccesso.
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La decisione si annota per aver confermato l’indirizzo secondo cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento – ad esempio in caso di licenziamento – il versamento del TFR non limita il diritto alla restituzione proporzionale di (tutte) le commissioni applicate, senza alcuna distinzione ed indipendentemente da quanto previsto nel contratto.
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