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Hai stipulato un finanziamento con cessione del quinto?
Ti stai chiedendo se la finanziaria ti abbia addebitato commissioni non dovute?
Devi allora sapere che se hai estinto anticipatamente o rinnovato una Cessione del quinto è molto probabile che tu abbia diritto alla restituzione di diverse commissioni.
Infatti, molti dei contratti di cessione del quinto sottoscritti prima del 2020, contengono clausole vessatorie limitative del diritto al rimborso che, secondo la Corte di Giustizia Europea non sono più applicabili.
In sede di giudizio d’appello, un lavoratore chiedeva di accertare il proprio diritto alla restituzione di tutti i costi (commissioni, il premio assicurativo) applicati su un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, avendo estinto anticipatamente il finanziamento alla 48° rata delle 120 complessive previste nel contratto.
Deduceva pertanto il diritto alla riduzione dei costi sopportati per il periodo di finanziamento non goduto e calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
Come noto, in forza di tale criterio di calcolo, si suddivide il costo totale del credito per il numero totale di rate (120) e tale importo (ad es. € 2.400,00 / 120= € 20,00) lo si moltiplica il per il numero delle rate residue (€20,00 x 72 = € 1.440,00), così da pervenire ad un rimborso in misura proporzionata al numero di mesi in cui non si avrà più usufruito del finanziamento.
Il Tribunale di Bologna, richiamandosi anche ad altre recenti giurisprudenze di merito, conferma come:
Si legge nella motivazione che:
posta la natura vincolante per il giudice nazionale dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1287/2019; Cass. n. 5381/2017), ritiene il giudicante che l’art. 125 series T.U.B. debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla Corte di giustizia europea; ne consegue, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. “up front”, prima esclusi.
Tribunale Bologna, Sez. II, Sent., 07/01/2021
Nel motivare l’applicazione del metodo pro rata temporis, il Tribunale di Bologna afferma poi come tale criterio di calcolo sia maggiormente coerente alle previsioni del Testo Unico Bancario.
Si legge infatti che:
Il proposto criterio di calcolo risponde al dato letterale della norma (art. 125 sexies T.U.B). laddove impone che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto” ovvero in proporzione al residuo tempo di durata.
Tribunale Bologna, Sez. II, Sent., 07/01/2021
La recente sentenza del Tribunale di Bologna si annota per confermare il recente orientamento pro consumatore, che vede nell’applicazione del metodo pro rata temporis una maggiore possibilità di realizzazione dell’indirizzo della Corte di Giustizia Europea.
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