Il blocco dei licenziamenti si applica anche ai dirigenti?
Dopo una prima pronuncia a favore dei dirigente, il Tribunale di Roma esclude che questa categoria di lavoratori possa beneficiare del blocco dei licenziamenti.
È stato dichiarato valido un licenziamento adottato nei confronti di un dirigente, poiché non rientrante nel blocco dei licenziamenti dovuto all’emergenza Covid-19.
Indice
Un dirigente con il ruolo di “Chief Operating Officier” (Direttore operativo) a cui è stato applicato il CCNL per i dirigenti di aziende industriali, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo ad aprile del 2020.
Il lavoratore era stato licenziato per soppressione della sua posizione.
Il lavoratore ha agito quindi in giudizio nei confronti del datore di lavoro al fine di vedere accertata la nullità del licenziamento, perché adottato in violazione dell’attuale blocco dei licenziamenti.
Il Tribunale di Roma per arrivare alla decisione è partito dall’analisi delle ragioni del blocco dei licenziamenti.
Secondo il Tribunale, in una situazione tragicamente straordinaria a causa del Covid, vi è un equilibrio tra il blocco dei licenziamenti e gli interventi straordinari a favore della collettività generale, nella forma di Cigo-Covid-19 e sue articolazioni.
Ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, non previsti al contrario per i dirigenti.
Si legge nella sentenza:
Con riguardo ai dirigenti detto binomio non può stare in piedi, poiché a questi ultimi non è consentita, almeno in pendenza del rapporto di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostitutiva (come per tutti gli altri dipendenti non dirigenti) che permetta loro di garantire reddito a tutela occupazionale senza costi aggiuntivi.
Tribunale di Roma, sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021.
La sentenza del Tribunale di Roma chiarisce che la normativa emergenziale di limitazione della libertà di iniziativa economica non può essere slegata dal corrispondente sostegno della cassa integrazione.
La sentenza esclude quindi la possibilità di parificare il dirigente a qualsiasi altro lavoratore subordinato, al contrario di quanto in precedenza affermato sempre dal Tribunale di Roma.
Dunque, anche da una lettura complessiva della normativa emergenziale, la recente sentenza appare quella più coerente sui limiti del blocco dei licenziamenti per il dirigente.
La giustificazione del licenziamento, nel caso in esame, è conseguenza da una scelta del datore di lavoro. Questa scelta deriva dall’esigenza – economicamente apprezzabile – di sopprimere la figura dirigenziale per un riassetto organizzativo.
Il riassetto non è discriminatorio, né contrario alla buona fede della riorganizzazione.
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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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