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Trasferte di lavoro e green pass: quali sono le regole attuali?
Come noto, con l’introduzione del nuovo protocollo condiviso del 6 aprile 2021 tra Governo e parti sociali è possibile tornare a fare trasferte di lavoro, con la valutazione del medico competente.
Con l’introduzione poi del green pass ci si chiede: al datore è consentito conoscere la scelta del lavoratore di vaccinarsi?
Nel presente articolo si richiameranno le indicazioni relative al green pass ed alle possibili conseguenze per il lavoratore sfornito di tale certificato.
Indice
Il decreto riaperture (D.L. 52/2021 e s.m.i.) introduce la nuova certificazione verde.
Si tratta di certificazioni comprovanti alternativamente:
La validità temporale e quindi la durata del certificato varia in base all’oggetto della certificazione, prevista in:
In caso di vaccinazione, la validità della certificazione si avrà dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Infatti, la durata del green pass in questo caso varierà in base al tipo di vaccino fatto. Si pensi alla diversa durata di una certificazione di un vaccino con richiamo (Astrazeneca) ed un vaccino con unica somministrazione (Jhonson e Jhonson).
Contestualmente al rilascio del certificato, la struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione cessa di avere validità quando, nel periodo di validità semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Nel caso invece di tampone molecolare o antigenico rapido, la certificazione ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale.
Il green pass è necessario per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa e per visitare gli anziani presso le case di riposo (RSA). Tuttavia, non è necessario a compiere spostamenti per motivi di lavoro sul territorio nazionale, essendo tra l’altro già prevista l’autocertificazione.
Di conseguenza, per le trasferte in Italia, i dipendenti saranno liberi di dotarsi o meno del pass, perché non necessario.
Diversamente, per le trasferte all’estero, non si può escludere che con l’introduzione della certificazione Europea il possesso di tale certificazione si renda indispensabile.
Va tuttavia ricordato che un’eventuale falsificazione del green pass potrà essere sanzionata penalmente.
Il green pass ha sollevato diversi dubbi in tema di privacy. Attualmente, ciò che è certo è che il Garante si è pronunciato in modo fermo sull’impossibilità per il datore di lavoro di chiedere al lavoratore se si sia o meno vaccinato.
Ne abbiamo parlato in questo precedente articolo.
Per le trasferte in Italia il green pass non è attualmente necessario, ma per i viaggi all’estero sarà sostituito dal Green Pass UE che permetterà di spostarsi in Europa (area Schengen). Chiaramente il Green Pass è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE, ma non condiziona la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.
Tuttavia, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario e proporzionato, potranno introdurre ulteriori restrizioni per tutelare la salute pubblica.
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Avvertenze
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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