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L’attuale emergenza sanitaria ha rallentato notevolmente lo svolgimento e la gestione delle visite mediche effettuate dall’Inps per l’accertamento e la verifica dell’invalidità civile e dello stato di handicap.
Ciò ha causato moltissimi disagi non solo alle persone in attesa del primo accertamento e di questo abbiamo già parlato in Invalidità civile e handicap se l’Inps non mi convoca alla visita medica, ma anche molti problemi per i lavoratori disabili in attesa della visita di revisione.
Il ritardo nelle visite mediche di revisione ha alimentato in questi soggetti e nei rispettivi datori di lavoro il dubbio se poter continuare ad usufruire o meno dei benefici connessi al riconoscimento dello stato di handicap grave, in particolare: permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario congedi familiari e permessi retribuiti.
Per tali ragioni con il messaggio 93 del 13 gennaio 2021 l’Inps ha fornito i dovuti chiarimenti.
L’Inps ha precisato che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore disabile in attesa dell’espletamento della visita di revisione sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario.
Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.
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Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Charles Deluvio on Unsplash
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