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L’Ansa riporta la notizia del Market napoletano che in ordine:
Per tale ragione, il titolare del supermercato veniva sanzionato per 28 mila euro. Ma cosa si rischia col lavoro in nero?
Punti salienti
Per rispondere a questa domanda, bisogna innanzitutto chiarire che se il datore di lavoro rischia sempre sanzioni amministrative e penali, nel caso del lavoratore i rischi sono principalmente legati ad eventuali dichiarazioni false. Ma andiamo per ordine.
Il datore di lavoro che occupa irregolarmente dei lavoratori, oltre a rischiare di doverli regolarizzare e, quindi, dovere pagare le differenze retributive ed i relativi contributi dovuti, può rischiare:
L’impiegare lavoratori in nero, se accompagnato da ulteriori specifiche condotte, può configurare i reati di estorsione e violenza privata ai danni dei dipendenti (in un caso esaminato dalla Cassazione, i datori di lavoro furono condannati per tali reati, poiché imponevano condizioni di lavoro sfavorevoli ed a sottoscrivere dimissioni in bianco, sotto la minaccia di perdere altrimenti il lavoro).
Come indicato in diversi giornali, ulteriore riflesso del lavoro in nero è il caporalato.
Il Caporalato è un crimine che si realizza in una forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera. I caporali, quali intermediari, assumono per conto dell’imprenditore dei lavoratori giornalieri e percepiscono una “partecipazione” per tale attività di reclutamento che può definirsi una tangente. Per approfondire il tema puoi leggere Cos’è il Caporalato e perché non è solo in agricoltura.
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Come noto, nel rapporto di lavoro in nero, usualmente il lavoratore è la parte debole. Tuttavia, ci sono anche dei casi in cui è il lavoratore a non voler essere regolarizzato.
Questo accade nei casi in cui un lavoratore intenda illecitamente beneficiare di prestazioni di sostegno del reddito di cui in realtà non avrebbe diritto. Si pensi al caso di chi lavora in nero mentre beneficia della disoccupazione. Se il lavoratore dichiara falsamente di essere disoccupato, quest’ultimo è passibile della condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Inoltre, se abbia anche percepito l’indennità di disoccupazione o altro beneficio statale, il lavoratore sarà passibile del reato di cui all’art. 316 ter c.p. di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Condotte che possono portare alla reclusione da sei mesi a tre anni, ma che – qualora la somma complessivamente ricevuta sia inferiore a € 3.999,96 – porterà alla sola applicazione di una sanzione amministrativa (da € 5.164,00 ad un massimo di € 25.822,00).
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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