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Basta un messaggio WhatsApp per la sanzione al militare.
Come già riportato nel precedente articolo Le offese contenute in una chat di lavoro privata non possono giustificare un licenziamento la giurisprudenza tende a distinguere tra le offese pubbliche (ad es. sui social), che possono giustificare l’applicazione di sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento, e le offese scritte all’interno di una chat privata.
Quest’ultime vengono equiparate a corrispondenza privata e senza un’adeguata informativa fornita ai dipendenti, non possono essere utilizzate in giudizio. Pena la violazione dello Statuto dei lavoratori.
In breve: nell’articolo di oggi, verificheremo l’eccezione alla regola delle chat private previste dall’Ordinamento militare.
Punti salienti
Un tenente colonnello commentava e valutava in modo negativo l’operato dei suoi superiori scambiandosi messaggi su WhatsApp con un altro ufficiale di grado inferiore.
Tali commenti costavano un rimprovero scritto, poiché valutate idonee a minare il clima organizzativo e la serenità del personale.
Il Tenente Colonnello impugnava la sanzione per diversi motivi, tra cui soprattutto, la circostanza che si trattasse di chat private che, come tali, dovevano equipararsi alla corrispondenza privata, come noto inviolabile in ragione della tutela costituzionale accordata in termini di libertà e segretezza.
Tale tesi veniva però rigettata trattandosi di una condotta intervenuta nell’ambito dell’ordinamento militare e indipendentemente dalla portata diffamatoria o meno delle comunicazioni, era comunque arrivata all’attenzione dell’Amministrazione che altro non avrebbe potuto (e dovuto) fare che irrogare la sanzione.
Secondo il provvedimento del 14 marzo 2022 del Tar Sardegna a rilevare è che l’interlocutrice fosse un appartenente al corpo militare. Precisa poi il TAR che non è neppure necessario, al fine di affermare la possibile rilevanza disciplinare nell’ambito dell’ordinamento militare, che la condotta abbia portata antigiuridica – e segnatamente diffamatoria – in quanto l’amministrazione gode di una ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti che possano assumere una rilevanza disciplinare nell’ambito dell’ordinamento militare.
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Secondo questa recente sentenza ai fini della sanzione disciplinare non era indispensabile che le comunicazioni avessero carattere diffamatorio, essendo sufficiente che fossero arrivate all’attenzione dell’amministrazione. Con la conseguenza la sanzione del “rimprovero” dovrà considerarsi adeguata alla condotta in applicazione dell’art. 1358 Codice dell’Ordinamento Militare quale sanzione con cui “sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
Photo by Carlos Lindner on Unsplash
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