L’evoluzione tecnologica in materia di indagini penali ha portato al graduale superamento del classico pedinamento, col più recente ed efficace pedinamento digitale tramite GPS.
Secondo alcune recenti ricerche tale strumento opererebbe con un margine d’errore davvero basso pari, per alcuni dispositivi, ad un paio di metri1. Con la conseguenza che chi lo utilizza potrà conoscere non solo in quale edificio si trova una persona, ma anche in quale punto della stanza si trovi in un esatto momento2.
Pertanto, risulta particolarmente interessante valutare le posizioni della Cassazione ai fini dell’utilizzo di tale strumento quale prova nel processo lavoro.
In breve
Nel presente articolo si esamineranno i limiti dell’utilizzo del GPS nel contesto lavoro.
1A. Hemmer, Duty of candor in the digital age: the need for heightened judicial supervision of stingray searches, in 91 Chi. Kent L. Rev., 2016, 300 s
2Il tramonto dei mezzi di ricerca della prova nell’era 2.0, Diritto Penale e Processo, n. 8, 1° agosto 2021, p. 1017, Commento alla normativa di Wanda Nocerino
Indice
Il GPS, acronimo che sta per “Global Positioning System” è un sistema di localizzazione che avviene tramite l’invio costante di un segnale radio da parte dei trasponder satellitari.
Stante l’impressionante efficacia di tale tecnologia, molto utilizzato ai fini delle indagini penali è il c.d. “GPS tracker”, un dispositivo che (utilizzando una rete di satelliti) è in grado di monitorare, con estrema precisione, gli spostamenti dell’oggetto – solitamente un veicolo – su cui viene installato, oppure della persona che lo porta con sé3.
Tra le altre applicazioni pratiche si può pensare ai rider, i quali sono costantemente geolocalizzati, al pari degli autisti che consegnano i pacchi di Amazon.
3Il rilevamento satellitare tramite GPS: una prassi da ancorare ai principi stabiliti dalla Cedu, Attività di indagine atipica della PG, Diritto Penale e Processo, n. 12, 1° dicembre 2019, Commento alla normativa di Chiara Fanuele
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione originaria, vietava espressamente al datore di lavoro l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
A seguito della riforma portata dal c.d. Job’s act ed alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi nel tempo, si può affermare che i controlli datoriali a distanza siano consentiti quando finalizzati a verificare non già inadempimenti contrattuali dei lavoratori ma a fornire prova di illeciti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
Sul tema del GPS in materia lavoro si sono verificate due diverse posizioni, una che ritiene lecito l’utilizzo da parte del datore di lavoro ed un’altra che invece ne vieta l’utilizzo al fine di sanzionare il lavoratore.
Una nota pronuncia ha riguardato un lavoratore itinerante4. La Cassazione in questo caso giudicò legittimo il controllo a mezzo dati registrati in un GPS installato nell’autovettura del lavoratore, poiché giustificato dall’esigenza di tutelare l’immagine aziendale.
Il GPS confermava infatti come il lavoratore fosse in uso a prendersi delle pause superiori a quanto consentito, con conferma del licenziamento per il lavoratore.
Al contrario, appena un anno dopo, sempre la Corte di Cassazione5, ha ritenuto illecito il controllo perché rivelativo di un mero inadempimento, non potendosi ritenere che vi fosse un vero e proprio carattere difensivo di tali indagini.
Invero, secondo la Cassazione, il sistema di controllo attraverso l’installazione del GPS sulle vetture in uso ai dipendenti veniva predisposto dall’azienda ben prima che sorgesse qualsivoglia sospetto di violazione da parte del lavoratore.
Pertanto, secondo la Cassazione qualora vengano installati impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti
tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi.
4Cass. Civ., n. 20440/2015
5Cass. Civ., n. 19922/2016
Tale ultima pronuncia della Cassazione sottolinea l’esigenza di distinguere tra controlli preventivi (ex ante) ed i controlli successivi all’attuazione del comportamento addebitato al lavoratore (ex post) o alla presenza di elementi che possano portare ad un legittimo dubbio tale da giustificare un’indagine retrospettiva6.
Con la conseguenza che sarà probabile presumere che un sistema di controllo tramite localizzazione gps sulle autovetture della società non sia preordinato alla sola tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, trattandosi invero di un controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa.
Valutazione confermata anche dall’Ispettorato del lavoro, con una Circolare commentata in La illegittimità dei controlli difensivi attraverso l’utilizzo del GPS.
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6Controlli a distanza e modifiche all’art. 4 dello statuto dei lavoratori, Diritto del lavoro tra riforme e società digitale a cura di Marco Proietti, p. 78 e ss., Capitolo 4 di Dario Conte
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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