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Se il tuo datore di lavoro fallisce senza aver versato le quote di TFR al fondo pensione, potresti trovarti in una situazione difficile. Pertanto, è importante conoscere i tuoi diritti, le opzioni disponibili e sapere a chi puoi rivolgerti.
In questo articolo, esploreremo cosa accade se il datore di lavoro non versa il TFR (trattamento di fine rapporto) al Fondo pensione.
La recente sentenza della Cassazione (7 giugno 2023, n. 16116) ha stabilito che il lavoratore ha il diritto di insinuarsi al passivo per il TFR da versare al Fondo previdenziale in caso di fallimento del datore di lavoro.
Questo significa che, in linea di principio, spetta al lavoratore la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare. Pertanto, una volta che il Giudice Fallimentare confermerà il credito, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al Fondo INPS a garanzia del TFR.
In questo precedente articolo, abbiamo già parlato del Fondo a garanzia del TFR istituito presso l’INPS che permette di assicurare il recupero del credito anche in caso di Fallimento o in caso di esito negativo del pignoramento.
è importante considerare che la possibilità per il lavoratore di cedere in favore del Fondo di previdenza complementare il proprio TFR non lo esonera dal rischio che il datore di lavoro si renda inadempiente, mancando di versare le somme al fondo.
Un esempio concreto di questa situazione è emerso in un caso giudiziario, in cui un lavoratore aveva insinuato al privilegio un credito di euro 14.218,725 per TFR non versato dall’azienda al Fondo complementare Allianz Bank.
Tuttavia, il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l’opposizione del lavoratore, sostenendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Tale decisione del Tribunale è stata però censurata dalla Cassazione, che ha chiarito come in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo (quindi il diritto a chiedere le somme dovute al lavoratore) per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta al lavoratore, a meno che non emerga una cessione del credito in favore del Fondo stesso.
Il lavoratore ha dunque il diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese in sede fallimentare.
Di conseguenza, in caso di insoddisfazione totale o parziale nella procedura di fallimento, il lavoratore potrà richiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS di integrare i contributi non versati dal datore di lavoro. In tal caso, il Fondo di garanzia si surroga al lavoratore dell’ammissione al passivo fallimentare.
La disciplina a tutela del lavoratore si rintraccia in particolare all’art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 che conferma il diritto del lavoratore a richiedere l’intervento del Fondo di garanzia per i contributi non versati e la surroga del Fondo al lavoratore.
L’interpretazione del termine “conferimento” del TFR alle forme pensionistiche complementari può essere considerata come una mera delegazione di pagamento, salvo che sia dimostrata una cessione di credito al Fondo complementare.
In conclusione, se il datore di lavoro fallisce senza versare le somme alla previdenza complementare, il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo per il TFR non versato con l’ausilio di un Avvocato specializzato.
Tale legittimazione all’insinuazione al passivo spetta di regola al lavoratore, a meno che non emerga una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare. È importante conoscere i propri diritti e le possibilità legali in questa situazione complessa.
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