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La possibilità di svolgere due lavori è possibile, ma a determinate condizioni.
In più occasioni, infatti, la giurisprudenza (Corte di cassazione sentenza n. 13196/2017) ha chiarito che è possibile svolgere due attività lavorative ma al rispetto di alcune condizioni:
È evidente che il rispetto di queste condizioni sarà più agevole per coloro che svolgono lavori part-time.
Ricordiamo, infatti, che il contratto di lavoro part-time deve prevedere l’indicazione specifica dei turni di lavoro, consentendo così al dipendente di occupare il tempo libero anche con una seconda attività.
Ne avevamo già parlato anche qui “Turni per i lavoratori part-time. Vanno indicati?”.
Tuttavia, anche il titolare di un contratto di lavoro full-time, seppure con maggiori difficoltà, avendo meno tempo a disposizione, potrebbe svolgere un secondo lavoro.
Al dipendente full-time, infatti, a condizione di rispettare i limiti già richiamati, sono riconosciute le stesse possibilità del dipendente part-time.
Spesso ci si è chiesti se il datore di lavoro può impedire al dipendente di svolgere un secondo lavoro, prevedendo anche delle sanzioni disciplinari nei suoi confronti.
Ebbene una risposta chiara è stata recentemente fornita dal legislatore con il D. Lgs. 104/2022 noto come “decreto trasparenza”.
Questa norma oltre a prevedere in capo al datore di lavoro una serie di obblighi informativi, stabilisce anche il diritto del lavoratore al “cumulo di impieghi” (art. 8).
In particolare, la norma chiarisce che il datore di lavoro, salvo specifici e tassativi casi, non può impedire al dipendente di svolgere una seconda attività.
Il dipendente, dunque, nella generalità dei casi potrà svolgere un secondo lavoro e il datore di lavoro potrà impedirlo solo se questa seconda attività:
Alla luce di quanto visto si conferma la possibilità di svolgere parallelamente due lavori.
Il datore di lavoro non potrà impedirlo sulla base di una sua libera scelta, ma solo se ricorreranno le ipotesi tassative viste in precedenza. Ipotesi tassative che dovranno essere concretamente sussistenti e dimostrabili e non rimesse a mere valutazioni soggettive del datore di lavoro.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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