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Nel caso esaminato in questo articolo, un lavoratore – dipendente di FCA Italy S.p.a. da circa trent’anni, non aveva mai ricevuto una contestazione disciplinare – era destinatario di un licenziamento disciplinare per i maltrattamenti arrecati ai danni della compagna.
Come noto i maltrattamenti in famiglia sono purtroppo oggetto di statistiche oltremodo preoccupanti.
Il licenziamento era dunque basato su una contestazione disciplinare mossa a seguito di accuse di maltrattamenti, ingiurie e lesioni personali da parte della sua convivente e delle misure cautelari emesse contro il lavoratore.
Il lavoratore impugnava tale licenziamento dinanzi al Tribunale di Cassino che lo respingeva, ritenendo tali condotte – seppur estranee al rapporto di lavoro – di una gravità tale da giustificare il licenziamento disciplinare.
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Il lavoratore proponeva dunque appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, accogliendo parzialmente il ricorso del ricorrente, dichiarava il licenziamento illegittimo, annullandolo.
Con la propria decisione, la Corte d’Appello ordinava anche la reintegrazione nel suo posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria equivalente a dodici (12) mensilità della sua retribuzione globale di fatto.
La Corte d’Appello aveva considerato che la condotta extralavorativa del lavoratore non avesse avuto alcuna incidenza sul suo ambiente di lavoro o sul rapporto di lavoro.
Questo era dovuto a:
La Corte d’appello inoltre sottolineava che la condotta extralavorativa, per poter giustificare un licenziamento, deve influire direttamente sul rapporto di lavoro .
Con ordinanza n. 22077 del 24 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito come, sebbene condotte extralavorative potrebbero costituire una giusta causa di licenziamento, devono avere un impatto oggettivo sul rapporto di lavoro e non possono essere basate su semplici ipotesi.
In questo caso, la Corte ha concluso che la condotta del lavoratore non avesse compromesso la funzionalità del rapporto di lavoro.
Nella propria decisione la Corte ha anche respinto l’argomento secondo cui la condotta del lavoratore avrebbe potuto arrecare un grave nocumento morale all’azienda, poiché non c’erano prove concrete a sostegno di questa affermazione.
La sentenza in commento ribadisce l’importanza di valutare attentamente se una condotta extralavorativa influisce effettivamente sul rapporto di lavoro prima di giustificare un licenziamento per giusta causa.
Nel caso esaminato, la Corte ha stabilito che la condotta contestata non aveva alcun impatto diretto sul suo lavoro, conducendo alla sua reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria.
Questo caso evidenzia l’importanza di un’adeguata ponderazione delle prove e delle circostanze prima di prendere decisioni drastiche come un licenziamento.
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