Licenziamento per inidoneità al servizio

Licenziamento per inidoneità al servizio - Studio Legale Rosetta

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Sei stato licenziato dal tuo datore di lavoro in quanto, dopo una visita medica, sei risultato inidoneo al servizio?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre lo spunto per tornare a trattare questo argomento, fornendo anche un interessante chiarimento sul carattere non definitivo del giudizio medico, anche se non contestato dal lavoratore.  

Punti salienti

L’accertamento medico

L’accertamento medico rientra nell’ambito della c.d. “sorveglianza sanitaria” ed è volto a tutelare le condizioni fisiche e psichiche del lavoratore. 

In buona sostanza si tratta del parere che il medico competente comunica dopo aver visitato il lavoratore per stabilire se questo è nelle condizioni di svolgere determinate mansioni. 

Vi sono 4 possibili giudizi:

  • idoneo;
  • idoneo con prescrizioni;
  • inidoneo temporaneo;
  • inidoneo permanente. 

Il caso

Un lavoratore si sottoponeva ad accertamenti medici e veniva dichiarato inidoneo al servizio.

La società licenziava così il dipendente per inidoneità al servizio. 

Il lavoratore impugnava il licenziamento e, sia il Tribunale di Regio Calabria, che la Corte d’Appello della stessa città, accoglievano il ricorso stabilendo che doveva essere reintegrato nel posto di lavoro. 

La società proponeva così ricorso per Cassazione indicando, tra gli altri motivi, che il dipendente non aveva contestato la correttezza dell’accertamento medico. 

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La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9158 del 21 marzo 2022 rigetta il ricorso della società confermando la decisione assunta dalla Corte d’Appello. 

In particolare, i giudici di Cassazione evidenziano come la dichiarazione di inidoneità fisica all’esito di una visita del medico competente non abbia carattere di definitività. 

Il giudice, infatti, può disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella del medico competente. 

Ciò anche nel caso in cui il lavoratore non abbia contestato il giudizio medico entro 30 giorni dalla sua comunicazione. 

Nel caso di specie, già il Tribunale aveva accertato che l’inidoneità fisica del lavoratore riguardava solamente la mansione di ausiliario, e di come il lavoratore si fosse sin da subito reso disponibile a svolgere altre mansioni, anche inferiori. 

La società non aveva provato l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, neanche inferiori, nonostante la sua disponibilità, pertanto, il licenziamento era illegittimo.

Il commento

All’esito di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, che conferma un orientamento consolidato, possiamo affermare che il lavoratore che sia stato licenziato per inidoneità al servizio potrà impugnare il licenziamento, entro il termine di 60 giorni previsto per legge, pur non avendo prima contestato il giudizio medico. 

Il giudice, infatti, potrà arrivare, grazie all’aiuto di un proprio consulente, ad una diversa valutazione della capacità fisica del lavoratore. 

Infine, è bene ricordare che, in ogni caso, la società che procede a licenziare un lavoratore per inidoneità al servizio dovrà essere in grado di dimostrare, dinanzi al giudice, di non aver potuto ricollocare il dipendente in nessun’altra mansione, neanche inferiore. 

In mancanza di tale prova, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro.    

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale. 

Photo by Tom Claes on Unsplash

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6 risposte

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