Il licenziamento in caso di falsa attestazione dei possesso di titoli

La notizia apparsa sul quotidiano Il Sole 24ore del 5 aprile 2023 sul licenziamento in caso di falsa attestazione del possesso di titoli, ci offre l’opportunità di tornare a trattare il tema del licenziamento per giusta causa, chiarendo come questo possa essere dovuto anche a condotte extralavorative

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La notizia apparsa sul quotidiano Il Sole 24ore del 5 aprile 2023 sul licenziamento in caso di falsa attestazione del possesso di titoli, ci offre l’opportunità di tornare a trattare il tema del licenziamento per giusta causa, chiarendo come questo possa essere dovuto anche a condotte extralavorative.

La notizia – La falsa attestazione dei titoli

Il quotidiano racconta il caso di un insegnante che, per ottenere un incarico d’insegnamento precedente a quello in corso, aveva falsamente attestato il possesso di titoli necessari per l’assegnazione del ruolo. 

L’insegnante, licenziato per giusta causa una volta scoperta la falsa attestazione, impugnava il licenziamento in Tribunale ed il caso finiva poi all’attenzione dei giudici della Corte di Cassazione. 

La decisione della Cassazione – La legittimità del licenziamento per giusta causa

Con la sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito come la falsa attestazione di titoli di per sé non è idonea a configurare un’ipotesi di licenziamento tipizzata dalla disciplina del pubblico impiego, né un’ipotesi di decadenza automatica dal posto di lavoro. 

Tuttavia, il licenziamento dell’insegnante è comunque legittimo per giusta causa.

Questo perché, spiegano i giudici, la falsa attestazione del possesso del titolo, accertata con sentenza passata in giudicato, può comunque rilevare come giusta causa di recesso qualora sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario.

In ordine all’importanza del vincolo fiduciario, ne abbiamo parlato anche qui.

In tal caso, dunque, trova applicazione il principio secondo cui la fiducia può essere lesa anche da comportamenti extralavorativi tenuti dal dipendente. 

Conclusioni

In conclusione, alla luce di quanto sostenuto dalla Cassazione deve ricordarsi come la fiducia sia un fattore determinante per la sussistenza del rapporto di lavoro.

Il vincolo fiduciario può inoltre essere compromesso anche a causa di condotte extralavorative, che seppure non riguardano direttamente l’esecuzione della prestazione, possono però ledere irrimediabilmente il legame di fiducia con il datore di lavoro e giustificare così il licenziamento.

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Nota bene

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale. 

Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza.

Foto di Diego PH su Unsplash

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