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Le ferie non godute dai dipendenti pubblici è un argomento che interessa migliaia di italiani. Con la sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑218/22), La Corte di Giustizia Europea ha assunto una decisione di rilevanza fondamentale per i lavoratori pubblici italiani.
Il caso giunto all’attenzione della cronaca e dei Giudici di Lussemburgo riguarda un dipendente pubblico che lavorato presso il Comune di Copertino (Lecce).
L’impiegato chiedeva il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro, avendo rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata. Il versamento era stato negato in ragione del fatto che l’ordinamento italiano non prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di monetizzare le ferie.
La controversia, infatti, ruota attorno all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, una norma nazionale italiana che, per ragioni legate al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, proibisce il versamento di un’indennità finanziaria al lavoratore pubblico per i giorni di ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.
In un precedente articolo, abbiamo già affrontato l’argomento del pagamento delle ferie per i lavoratori privati.
In forza dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma italiana.
Si legge espressamente nella sentenza che
qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto […] si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento e il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
CGU Sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑218/22)
Questa decisione è di importanza cruciale in quanto riconosce il diritto del lavoratore pubblico italiano a ricevere un’indennità per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.
La Corte ha sottolineato il principio della non discriminazione, affermando che il divieto di versare l’indennità finanziaria andrebbe a ledere il diritto del lavoratore.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto la libertà di scelta del lavoratore nel porre fine volontariamente al rapporto di lavoro senza dover dimostrare di non aver goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Questa sentenza ha implicazioni significative per i lavoratori pubblici italiani, poiché stabilisce un chiaro principio a favore della tutela dei loro diritti in materia di ferie non godute.
La Corte ha posto l’accento sulla necessità di garantire un trattamento equo e non discriminatorio per i lavoratori pubblici, anche in situazioni di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
In conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 gennaio 2024 sottolinea l’importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori pubblici in termini di indennizzo per ferie non godute, consolidando il principio fondamentale della tutela dei lavoratori nell’Unione europea.
Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza.
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