Su Internazionale si legge che il Tribunale di Firenze ha disposto la revoca del licenziamento dei lavoratori di GKN.
Ma quali sono le ragioni di tale revoca? La condanna di GKN è davvero legata al licenziamento dei 422 lavoratori?
Punti salienti
- La vertenza GKN. I 422 dipendenti licenziati tramite email
- La Giurisprudenza sul licenziamento tramite email e WhatsApp
- Le reali ragioni della revoca della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori di GKN. La mancata consultazione
- Le motivazioni della decisione di Firenze
- Il riferimento: il contratto dei metalmeccanici
- Conclusioni
In breve
In questo articolo, oltre a chiarire che nessun licenziamento è stato ancora irrogato, si indicheranno le ragioni della condanna di GKN.
La vertenza GKN. I 422 dipendenti licenziati tramite email
Il 9 luglio scorso la multinazionale londinese GKN Driveline ha annunciato a ben 422 operai di voler cessare l’attività della propria sede toscana.
Questo era avvenuto senza alcun confronto preventivo con i sindacati e per mezzo di una e-mail inviata mentre i lavoratori erano in ferie, in permesso o in aspettativa retribuita.
La reazione dei lavoratori era immediata: nel giro di poche ore veniva indetto un presidio permanente di fronte alla sede della GKN, a cui seguiva anche il supporto della politica locale, degli attivisti e dei cittadini.
Sei stato ingiustamente licenziato?
La Giurisprudenza sul licenziamento tramite email e WhatsApp
Per comprendere la vicenda, bisogna prima chiarire come l’attuale giurisprudenza, salvo diversa previsione del CCNL, ritiene che l’e-mail ed i messaggi WhatsApp rispettino la forma scritta ai fini della validità di un provvedimento di licenziamento individuale.
Ne abbiamo parlato su “il licenziamento irrogato tramite email”
Fatta questa premessa, si verifica invece come alcuni giornali abbiano però mancato di chiarire come, in realtà, ai lavoratori non fosse stata inviata alcuna lettera di licenziamento.
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Le reali ragioni della revoca della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori di GKN. La mancata consultazione
Il Tribunale di Firenze è stato interessato per decidere sulla “comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo” che non equivale ad un licenziamento (che è un provvedimento già espulsivo del lavoratore).
In ipotesi di licenziamento collettivo, prima si apre la “procedura” e solo al termine (dopo diverse consultazioni), l’azienda può comunicare ai lavoratori il licenziamento, non prima.
Pertanto, si è quindi comunicata la notizia del licenziamento, senza chiarire che invece si era trattato della comunicazione di “avvio della procedura” del licenziamento collettivo.
Il Tribunale non ha mai deciso sui licenziamenti (dato che non sono mai stati comunicati via email).
Il Tribunale ha invece deciso l’illegittimità della “comunicazione di apertura” della procedura di licenziamento collettivo di GKN per comportamento antisindacale.
Comportamento antisindacale consistito nell’aver impedito al sindacato di interloquire con l’impresa prima di decidere di chiudere. Obbligo previsto anche dal CCNL di settore.
Le motivazioni della decisione di Firenze
Nel caso di GKN, invece il Tribunale chiarisce come
pur non essendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività di impresa (espressione della libertà garantita dall’art. 41 Cost.), nondimeno la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del Sindacato.
Trib. Firenze, Sez. Lavoro, 20 settembre 2021
Secondo il Tribunale di Firenze, pertanto, imponendo l’immediata cessazione della produzione (e di conseguenza rifiutando la prestazione lavorativa dei 422 dipendenti) senza interpellare i sindacati, GKN avrebbe sicuramente posto in essere una condotta contraria a buona fede e reso così plausibile la volontà di limitare l’attività del sindacato.
Il riferimento: il contratto dei metalmeccanici
Secondo l’articolo 9 del CCNL « le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su: a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa e la situazione economica…; b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze».
Di conseguenza, la procedura era invalida non perché si è sostanziata nell’invio di email ai lavoratori, ma perché in questo modo si è mancato di informare in via preventiva i sindacati.
Conclusioni
Pertanto, possiamo concludere e dare una visione (si confida) più chiara della vicenda, precisando che:
– nessuna lettera di licenziamento (che è un provvedimento espulsivo dei lavoratori) fu inviata via email da GNK, ma solo una comunicazione di apertura della procedura volta al (futuro ed eventuale) licenziamento collettivo dei lavoratori;
– il Tribunale di Firenze ha deciso che GNK si sarebbe dovuta prima confrontare con i sindacati ed ora, se vorrà cessare l’attività, dovrà ripetere tutta la procedura.
– questa differenza non è un sofismo, perché cambiano sia la procedura sia i motivi di impugnazione.
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Nota bene
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale sulle ultime novità normative e giurisprudenziali relative ai temi trattatati dallo Studio Legale.
Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una specifica consulenza legale.
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